Page 88 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
                      comunitarie e del Ministro competente per  materia.  L'art.
                      11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
                          3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
                      speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
                      riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
                      del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
                      sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
                      provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
                      qualora tale organo sia stato istituito.
                          4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
                      sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
                      pericolo  le  finalita'  tutelate   dall'art.   120   della
                      Costituzione, il Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
                      Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
                      degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
                      sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
                      Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
                      locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
                      montane, che possono chiederne il riesame.
                          5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
                      proporzionati alle finalita' perseguite.
                          6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
                      sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
                      dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
                      legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
                      conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
                      l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
                      legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
                      all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
                      possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
                      coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
                      n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
                      n. 112.».





                                                             Capo III

                                         Disposizioni in materia di farmaci





                                           Art. 10


            Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e  norme
                               sull'innovativita' terapeutica

              1. Al decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  e  successive
            modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) all'articolo 54, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
              «4-bis.   La   produzione   di   una   specifica   materia    prima
            farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di
            medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche  di
            fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica
            all'AIFA da parte  del  titolare  dell'officina,  e'  effettuata  nel
            rispetto  delle  norme  di   buona   fabbricazione   in   un'officina
            autorizzata  alla  produzione  di  materie  prime  farmacologicamente
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