Page 89 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro  della
            salute e pubblica nel suo sito internet una relazione  sugli  effetti
            derivanti dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  presente
            comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina  ai
            medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni  cliniche  di
            fase  II.  La  relazione  tiene  adeguatamente  conto   anche   degli
            interventi ispettivi  effettuati  dall'AIFA  presso  le  officine  di
            produzione delle materie prime farmacologicamente attive.»;
              b) al comma 3 dell'articolo 73 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
            periodo: «In considerazione delle loro  caratteristiche  tecniche,  i
            radiofarmaci sono esentati dall'obbligo di  apposizione  del  bollino
            farmaceutico, disciplinato dal decreto del Ministro della sanita'  in
            data  2  agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
            Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»;
              c) il comma 11 dell'articolo 130 e' sostituito dal seguente:
              «11. Le aziende titolari di AIC e  le  aziende  responsabili  della
            commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione  dei
            dati di  vendita  secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
            Ministro della salute  15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
            Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  2  del  4  gennaio  2005,
            concernente l'istituzione di una banca dati  centrale  finalizzata  a
            monitorare le  confezioni  dei  medicinali  all'interno  del  sistema
            distributivo.»;
              d) il comma 12 dell'articolo 130 e' abrogato;
              e) il comma 23 dell'articolo 148 e' abrogato;
              f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141 le parole:  «La
            sospensione e' disposta in caso di  lievi  irregolarita'  di  cui  al
            comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La sospensione e' disposta,
            altresi', quando le irregolarita' di cui ai commi 2 e 3 risultano  di
            lieve entita'».
              2. Al fine  di  garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  il
            rispetto dei livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le
            province autonome di Trento e di Bolzano sono  tenute  ad  assicurare
            l'immediata disponibilita' agli assistiti dei medicinali a carico del
            Servizio sanitario nazionale erogati attraverso  gli  ospedali  e  le
            aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva
            tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  di  seguito
            AIFA, possiedano, alla luce dei criteri  predefiniti  dalla  medesima
            Commissione, il requisito della innovativita'  terapeutica  ((,  come
            definito dall'articolo 1, comma 1, dell'accordo sancito  in  sede  di
            Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
            province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, n.197/CSR.
            ))
              3.  Quanto  disposto  dal  comma  2  si  applica  indipendentemente
            dall'inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri
            o in altri analoghi elenchi predisposti  dalle  competenti  autorita'
            regionali e locali ai fini della razionalizzazione  dell'impiego  dei
            farmaci da parte delle strutture pubbliche.
              4. Quando una regione comunica  all'AIFA  dubbi  sui  requisiti  di
            innovativita'   riconosciuti   a   un   medicinale,    fornendo    la
            documentazione scientifica su cui si basa  tale  valutazione,  l'AIFA
            sottopone  alla   Commissione   consultiva   tecnico-scientifica   la
            questione affinche' la riesamini entro 60 giorni dalla  comunicazione
            regionale e esprima un motivato parere.
              5. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  sono
            tenute ad aggiornare, con periodicita' almeno semestrale, i prontuari
            terapeutici ospedalieri e ogni  altro  strumento  analogo  regionale,
            elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte
            di strutture pubbliche, di  consolidare  prassi  assistenziali  e  di
            guidare i  clinici  in  percorsi  diagnostico-terapeutici  specifici,
            nonche' a trasmetterne copia all'AIFA.
              6. Presso l'AIFA, e' istituito, senza nuovi oneri  a  carico  della
            finanza pubblica, un tavolo permanente di monitoraggio dei  prontuari
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