Page 86 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, reca:
"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
- Il regolamento (CE) n. 853/2004 reca: «Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale):
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei
controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del
regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorita'
competenti per la verifica della conformita' alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali.
2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma
1, si applicano le tariffe previste negli allegati al
presente decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 2.
3. Le tariffe di cui al presente decreto, che
sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i
controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli
operatori dei settori interessati dai controlli di cui al
comma 1. E' fatta salva la possibilita' di stabilire, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per
la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche,
sentita la Conferenza Stato-regioni.
3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio
delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.
L'esclusione si applica per le attivita' di cui
all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei
limiti delle fasce ivi previste.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
3 aprile 1961, n. 286 (Disciplina delle bevande
analcooliche vendute con denominazioni di fantasia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Le bevande analcooliche vendute con
denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma
fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di
agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, devono
contenere succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per
cento.».
«Art. 2. - Chiunque produce, vende o detiene per la
vendita bibite analcooliche in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo precedente e' punito con
la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 358 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive
modificazioni.».
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione.