Page 86 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, reca:
                      "Attuazione  della   direttiva   2004/41/CE   relativa   ai
                      controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
                      dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
                          - Il regolamento (CE) n.  853/2004  reca:  «Regolamento
                      del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
                      specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
                      animale.».
                          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
                      legislativo 19  novembre  2008,  n.  194  (Regolamento  del
                      Parlamento europeo e del  Consiglio  che  stabilisce  norme
                      specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
                      animale):
                          «Art. 1 (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente
                      decreto  stabilisce  le  modalita'  di  finanziamento   dei
                      controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del
                      regolamento (CE)  n.  882/2004,  eseguiti  dalle  autorita'
                      competenti per la verifica della conformita' alla normativa
                      in materia di mangimi e di  alimenti  e  alle  norme  sulla
                      salute e sul benessere degli animali.
                          2. Per il finanziamento dei controlli di cui  al  comma
                      1, si applicano  le  tariffe  previste  negli  allegati  al
                      presente decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 2.
                          3.  Le  tariffe  di  cui  al  presente   decreto,   che
                      sostituiscono  qualsiasi  altra  tariffa  prevista  per   i
                      controlli sanitari di cui al comma 1, sono a  carico  degli
                      operatori dei settori interessati dai controlli di  cui  al
                      comma 1. E' fatta salva la possibilita' di  stabilire,  con
                      decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
                      politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
                      dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per
                      la lotta contro le  epizoozie  e  le  malattie  enzootiche,
                      sentita la Conferenza Stato-regioni.
                          3-bis. Sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  del
                      presente decreto gli imprenditori agricoli per  l'esercizio
                      delle attivita' di cui all'art.  2135  del  codice  civile.
                      L'esclusione  si  applica   per   le   attivita'   di   cui
                      all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate  nei
                      limiti delle fasce ivi previste.».
                          - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della  legge
                      3  aprile  1961,   n.   286   (Disciplina   delle   bevande
                      analcooliche vendute con denominazioni di  fantasia),  come
                      modificato dalla presente legge:
                          «Art.  1.  -  Le  bevande  analcooliche   vendute   con
                      denominazioni  di  fantasia,  il   cui   gusto   ed   aroma
                      fondamentale  deriva  dal  loro  contenuto  di  essenze  di
                      agrumi,  o  di  paste  aromatizzanti  di   agrumi,   devono
                      contenere succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per
                      cento.».
                          «Art. 2. - Chiunque produce, vende  o  detiene  per  la
                      vendita   bibite   analcooliche   in    violazione    delle
                      disposizioni di cui all'articolo precedente e'  punito  con
                      la sanzione  amministrativa  stabilita  dall'art.  358  del
                      testo unico  delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
                      decreto  27  luglio  1934,   n.   1265   ,   e   successive
                      modificazioni.».
                          - La direttiva 98/34/CE del Parlamento  europeo  e  del
                      Consiglio,  del  22  giugno  1998,  prevede  una  procedura
                      d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
                      regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
                      servizi della societa' dell'informazione.
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