Page 85 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento
dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima
infanzia comunicano al Ministero della sanita' le tipologie
delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco di
cui al comma 6.
8. La stessa comunicazione di cui al comma 7 viene
effettuata altresi' nello stesso termine all'autorita'
sanitaria territorialmente competente.
9. Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione di
cui al comma 7 sono autorizzati a proseguire la produzione
ed il confezionamento dei prodotti per i quali sono stati
riconosciuti idonei.
10. La mancata comunicazione, di cui al comma 7
comporta la decadenza delle autorizzazioni alla produzione
ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una
alimentazione particolare, fermo restando la facolta' di
presentare istanza per una nuova autorizzazione.
11. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo'
prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma
5.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 111 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12 (Tariffe). - 1. Le spese relative alle
prestazioni rese dal Ministero della salute per la
procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal
presente decreto sono a carico del fabbricante o
dell'importatore secondo le tariffe stabilite con il D.M.
14 febbraio 1991, del Ministero della sanita', pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del
15 marzo 1991 e successivi aggiornamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 44 del regolamento (CE)
1169/2011 (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la
direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il
regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione):
«Art. 44 (Disposizioni nazionali per gli alimenti non
preimballati). - 1. Ove gli alimenti siano offerti in
vendita al consumatore finale o alle collettivita' senza
preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita
su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita
diretta,
a) la fornitura delle indicazioni di cui all'art. 9,
paragrafo 1, lettera c), e' obbligatoria;
b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli
articoli 9 e 10 non e' obbligatoria, a meno che gli Stati
membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la
fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro
elementi.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni
nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o
loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere
resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di
espressione e presentazione.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla
Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo
1, lettera b), e al paragrafo 2.».