Page 85 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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riconosciuti idonei alla produzione ed  al  confezionamento
                      dei prodotti  dietetici  e  degli  alimenti  per  la  prima
                      infanzia comunicano al Ministero della sanita' le tipologie
                      delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco di
                      cui al comma 6.
                          8. La stessa comunicazione di  cui  al  comma  7  viene
                      effettuata  altresi'  nello  stesso  termine  all'autorita'
                      sanitaria territorialmente competente.
                          9. Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione  di
                      cui al comma 7 sono autorizzati a proseguire la  produzione
                      ed il confezionamento dei prodotti per i quali  sono  stati
                      riconosciuti idonei.
                          10.  La  mancata  comunicazione,  di  cui  al  comma  7
                      comporta la decadenza delle autorizzazioni alla  produzione
                      ed al  confezionamento  degli  alimenti  destinati  ad  una
                      alimentazione particolare, fermo restando  la  facolta'  di
                      presentare istanza per una nuova autorizzazione.
                          11. Il Ministro della sanita' con proprio decreto  puo'
                      prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma
                      5.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
                      legislativo n. 111 del 1992, come modificato dalla presente
                      legge:
                          «Art.  12  (Tariffe).  -  1.  Le  spese  relative  alle
                      prestazioni  rese  dal  Ministero  della  salute   per   la
                      procedura  di  notifica  dei  prodotti   disciplinati   dal
                      presente  decreto  sono  a   carico   del   fabbricante   o
                      dell'importatore secondo le tariffe stabilite con  il  D.M.
                      14 febbraio 1991, del Ministero della  sanita',  pubblicato
                      nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del
                      15 marzo 1991 e successivi aggiornamenti.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 44 del regolamento (CE)
                      1169/2011  (Regolamento  del  Parlamento  europeo   e   del
                      Consiglio relativo alla  fornitura  di  informazioni  sugli
                      alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
                      1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e  del
                      Consiglio  e   abroga   la   direttiva   87/250/CEE   della
                      Commissione, la  direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la
                      direttiva  1999/10/CE  della  Commissione,   la   direttiva
                      2000/13/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le
                      direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE  della  Commissione  e  il
                      regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione):
                          «Art. 44 (Disposizioni nazionali per gli  alimenti  non
                      preimballati). - 1.  Ove  gli  alimenti  siano  offerti  in
                      vendita al consumatore finale o  alle  collettivita'  senza
                      preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita
                      su richiesta del consumatore o preimballati per la  vendita
                      diretta,
                            a) la fornitura delle indicazioni di cui all'art.  9,
                      paragrafo 1, lettera c), e' obbligatoria;
                            b) la fornitura di  altre  indicazioni  di  cui  agli
                      articoli 9 e 10 non e' obbligatoria, a meno che  gli  Stati
                      membri adottino disposizioni nazionali  che  richiedono  la
                      fornitura, parziale o totale, di tali  indicazioni  o  loro
                      elementi.
                          2.  Gli  Stati  membri  possono  adottare  disposizioni
                      nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni  o
                      loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere
                      resi  disponibili  e,  eventualmente,  la  loro  forma   di
                      espressione e presentazione.
                          3. Gli  Stati  membri  comunicano  immediatamente  alla
                      Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo
                      1, lettera b), e al paragrafo 2.».
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