Page 84 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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distanza,   del   personale    adibito    alla    produzione,    alla
            somministrazione e alla commercializzazione di alimenti, il  Ministro
            della salute, con decreto di natura  non  regolamentare,  sentita  la
            Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
            province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di tale
            formazione.
              16-quinquies.  Al  fine  di  incentivare  il  consumo  di  prodotti
            vegetali freschi, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
            Bolzano  possono  adottare  provvedimenti  volti  a   promuovere   la
            distribuzione di frutta fresca di  stagione  in  buste  monoporzioni,
            mediante l'installazione di appositi  distributori  automatici  negli
            istituti scolastici. ))


                                Riferimenti normativi

                          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
                      legislativo 27 gennaio n. 111 (Attuazione  della  direttiva
                      89/398/CEE concernente i prodotti alimentari  destinati  ad
                      una  alimentazione  particolare),  come  modificato   dalla
                      presente legge:
                          «Art. 10 (Produzione e confezionamento). - 1. Ai  sensi
                      dell'art. 2 del decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.
                      193, gli stabilimenti di produzione e  confezionamento  dei
                      prodotti di cui all'art. 1 sono riconosciuti dalle regioni,
                      dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  dalle
                      aziende sanitarie locali.
                          2. Il riconoscimento di cui al comma 1  avviene  previa
                      verifica in loco:
                          a) del rispetto dei  pertinenti  requisiti  di  cui  al
                      regolamento (CE) n.  852/2004  e  al  regolamento  (CE)  n.
                      853/2004 e degli altri specifici requisiti  previsti  dalla
                      legislazione alimentare vigente;
                            b) della disponibilita' di un laboratorio accreditato
                      per il controllo dei prodotti.
                          3. Il riconoscimento viene sospeso  o  revocato  quando
                      vengono meno i presupposti di cui al comma 2.
                          4. Il Ministero della salute, anche  avvalendosi  della
                      collaborazione  di  esperti  dell'Istituto   superiore   di
                      sanita', senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
                      finanza  pubblica  puo'  effettuare,   in   ogni   momento,
                      verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui  al  comma  1
                      con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
                      a legislazione vigente.
                          5. Gli stabilimenti di produzione e di  confezionamento
                      dei  prodotti  di  cui  all'art.  1  di  nuova  attivazione
                      autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi
                      di un laureato  in  biologia,  in  chimica,  in  chimica  e
                      tecnologia farmaceutica, in  farmacia,  in  medicina  o  in
                      scienza e  tecnologia  alimentari  quale  responsabile  del
                      controllo  di  qualita'  di  tutte  le  fasi  del  processo
                      produttivo.
                          6. Le Aziende sanitarie  locali  competenti  comunicano
                      tempestivamente al Ministero della salute i  dati  relativi
                      agli  stabilimenti  riconosciuti  con  l'indicazione  delle
                      specifiche   produzioni   effettuate   e   gli    eventuali
                      provvedimenti di sospensione o revoca. Il  Ministero  della
                      salute provvede, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi  a
                      carico della finanza pubblica, all'aggiornamento  periodico
                      dell'elenco  nazionale  degli   stabilimenti   riconosciuti
                      pubblicato sul portale del Ministero.
                          7. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
                      vigore  del  presente   decreto   gli   stabilimenti   gia'
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