Page 84 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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distanza, del personale adibito alla produzione, alla
somministrazione e alla commercializzazione di alimenti, il Ministro
della salute, con decreto di natura non regolamentare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di tale
formazione.
16-quinquies. Al fine di incentivare il consumo di prodotti
vegetali freschi, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono adottare provvedimenti volti a promuovere la
distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzioni,
mediante l'installazione di appositi distributori automatici negli
istituti scolastici. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 27 gennaio n. 111 (Attuazione della direttiva
89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad
una alimentazione particolare), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Produzione e confezionamento). - 1. Ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei
prodotti di cui all'art. 1 sono riconosciuti dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle
aziende sanitarie locali.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa
verifica in loco:
a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al
regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (CE) n.
853/2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla
legislazione alimentare vigente;
b) della disponibilita' di un laboratorio accreditato
per il controllo dei prodotti.
3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando
vengono meno i presupposti di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della
collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di
sanita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica puo' effettuare, in ogni momento,
verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento
dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione
autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi
di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e
tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in
scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del
controllo di qualita' di tutte le fasi del processo
produttivo.
6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano
tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi
agli stabilimenti riconosciuti con l'indicazione delle
specifiche produzioni effettuate e gli eventuali
provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della
salute provvede, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, all'aggiornamento periodico
dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti
pubblicato sul portale del Ministero.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli stabilimenti gia'