Page 91 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 91

fabbricazione   rilasciata   dalla   persona    qualificata
                      responsabile della produzione del medicinale  che  utilizza
                      le materie prime. Resta ferma la possibilita', per  l'AIFA,
                      di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita'
                      delle materie prime alla certificazione resa.
                          4. Il possesso da parte del produttore di materie prime
                      di un  certificato  di  conformita'  alle  norme  di  buona
                      fabbricazione   rilasciato   da   un'Autorita'   competente
                      nell'ambito   della   Comunita'   europea    non    esonera
                      l'importatore o il produttore del medicinale  finito  dalla
                      responsabilita' dell'esecuzione di controlli sulla  materia
                      prima e dalle verifiche sul produttore.
                          4-bis. La produzione di  una  specifica  materia  prima
                      farmacologicamente  attiva  destinata  esclusivamente  alla
                      produzione di  medicinali  sperimentali  da  utilizzare  in
                      sperimentazioni  cliniche  di  fase  I  non  necessita   di
                      specifica autorizzazione, se, previa notifica  all'AIFA  da
                      parte  del  titolare  dell'officina,  e'   effettuata   nel
                      rispetto delle norme di buona fabbricazione in  un'officina
                      autorizzata    alla    produzione    di    materie    prime
                      farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA
                      trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo  sito
                      internet   una   relazione    sugli    effetti    derivanti
                      dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  presente
                      comma e sui possibili  effetti  della  estensione  di  tale
                      disciplina  ai  medicinali  sperimentali  impiegati   nelle
                      sperimentazioni cliniche di fase  II.  La  relazione  tiene
                      adeguatamente  conto  anche  degli   interventi   ispettivi
                      effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle
                      materie prime farmacologicamente attive.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 73, comma 3, del citato
                      decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificato  dalla
                      presente legge:
                          «Art. 73 (Etichettatura). - (Omissis).
                          3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  lasciano
                      impregiudicate   le   disposizioni   vigenti    concernenti
                      l'adozione di sistemi atti a garantire l'autenticita' e  la
                      tracciabilita'  dei  medicinali  di  cui  al  decreto   del
                      Ministro della sanita' in data ministeriali 2 agosto  2001,
                      pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
                      italiana del 20 novembre 2001, n.  270  e  al  decreto  del
                      Ministro della salute in data 15  luglio  2004,  pubblicato
                      nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  4
                      gennaio   2005,   n.   2,   nonche'   quelle    riguardanti
                      l'etichettatura dei  medicinali  dispensati  a  carico  del
                      Servizio sanitario  nazionale.  Il  Ministro  della  salute
                      adotta  opportune  iniziative  dirette   ad   evitare   che
                      l'applicazione delle norme concernenti la bollinatura e  la
                      tracciabilita' dei medicinali comporti oneri eccessivi  per
                      i medicinali a basso costo. In  considerazione  delle  loro
                      caratteristiche  tecniche,  i  radiofarmaci  sono  esentati
                      dall'obbligo  di  apposizione  del  bollino   farmaceutico,
                      disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data
                      2 agosto 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
                      Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.».
                          - Si riporta il testo degli articoli 130,  commi  11  e
                      12, 148 e 141 del citato decreto  legislativo  n.  219  del
                      2006, come modificati dalla presente legge:
                          «Art.  130  (Disposizioni   concernenti   il   titolare
                      dell'AIC). - (Omissis).
                          11.  Le  aziende  titolari  di   AIC   e   le   aziende
                      responsabili della commercializzazione dei medicinali  sono
                      tenute alla trasmissione dei dati  di  vendita  secondo  le
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96