Page 83 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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pecuniaria da euro 600 a euro 3.500.
              6. L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte
            crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana  diretta,  deve
            riportare  sulla  confezione  del  prodotto   o   in   etichetta   le
            informazioni indicate con decreto del Ministro della salute.
              7. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di  cessione  diretta
            di latte crudo,  l'operatore  del  settore  alimentare  provvede  con
            l'esposizione di un cartello, nello stesso luogo in  cui  avviene  la
            vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare
            il prodotto previa bollitura.
              8. L'operatore del settore alimentare che,  per  la  produzione  di
            gelati utilizza latte crudo, deve (( garantire che durante le fasi di
            lavorazione sia sottoposto )) a trattamento termico conformemente  ai
            requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.
              9. L'operatore del settore  alimentare  che  utilizza  distributori
            automatici per la vendita diretta  di  latte  crudo  deve  provvedere
            secondo le indicazioni  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
            salute.
              10. La somministrazione di latte crudo e  crema  cruda  nell'ambito
            della ristorazione collettiva,  comprese  le  mense  scolastiche,  e'
            vietata.
              11. Salvo che il fatto costituisca reato,  gli  operatori  che  non
            rispettano le disposizioni di cui ai commi da 6 a  10  sono  soggetti
            all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (( da  euro
            2.000 a euro 20.000 )).
              12. Le regioni e le province autonome provvedono all'accertamento e
            all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11.
              13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
            o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   Amministrazioni
            interessate provvedono agli adempienti previsti con le risorse umane,
            finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
              14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre
            2008, n. 194, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
              «L'esclusione si applica per le attivita' di  cui  all'allegato  A,
            Sezione 8, sempre che siano esercitate nei  limiti  delle  fasce  ivi
            previste.».
              15. All'allegato A del decreto legislativo  19  novembre  2008,  n.
            194, dopo la Sezione 7 e' aggiunta in  fine  la  Sezione  8,  di  cui
            all'Allegato 1 del presente decreto.
              16. (( Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del  regolamento
            di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958,  n.
            719, e successive modificazioni, devono essere  commercializzate  con
            un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.
              16-bis. Alla legge  3  aprile  1961,  n.  286,  sono  apportate  le
            seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 1, le parole: «non possono essere colorate  se  non
            contengono anche» sono sostituite dalle seguenti: «devono  contenere»
            e le parole: «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20
            per cento»;
              b) all'articolo 2, le parole: «colorate in violazione del  divieto»
            sono sostituite dalle seguenti: «in violazione delle disposizioni».
              16-ter.Le disposizioni di cui ai commi 16 e  16-bissi  applicano  a
            decorrere dal nono mese successivo alla data  di  entrata  in  vigore
            della   legge   di   conversione   del   presente   decreto,   previo
            perfezionamento, con esito positivo, della procedura di  notifica  di
            cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
            del  22  giugno  1998.  Le  bevande  prive   del   contenuto   minimo
            obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis,prodotte prima della data
            di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi  commi
            16 e 16-bis, stabilita  ai  sensi  del  precedente  periodo,  possono
            essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.
              16-quater.  Ai  fini  dell'applicazione  uniforme,  su   tutto   il
            territorio  nazionale,  delle  modalita'  di  formazione,   anche   a
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