Page 83 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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pecuniaria da euro 600 a euro 3.500.
6. L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte
crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, deve
riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le
informazioni indicate con decreto del Ministro della salute.
7. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di cessione diretta
di latte crudo, l'operatore del settore alimentare provvede con
l'esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la
vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare
il prodotto previa bollitura.
8. L'operatore del settore alimentare che, per la produzione di
gelati utilizza latte crudo, deve (( garantire che durante le fasi di
lavorazione sia sottoposto )) a trattamento termico conformemente ai
requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.
9. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori
automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere
secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della
salute.
10. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito
della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, e'
vietata.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non
rispettano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10 sono soggetti
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro
2.000 a euro 20.000 )).
12. Le regioni e le province autonome provvedono all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempienti previsti con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«L'esclusione si applica per le attivita' di cui all'allegato A,
Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi
previste.».
15. All'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.
194, dopo la Sezione 7 e' aggiunta in fine la Sezione 8, di cui
all'Allegato 1 del presente decreto.
16. (( Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.
719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con
un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.
16-bis. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «non possono essere colorate se non
contengono anche» sono sostituite dalle seguenti: «devono contenere»
e le parole: «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20
per cento»;
b) all'articolo 2, le parole: «colorate in violazione del divieto»
sono sostituite dalle seguenti: «in violazione delle disposizioni».
16-ter.Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bissi applicano a
decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previo
perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di
cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998. Le bevande prive del contenuto minimo
obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis,prodotte prima della data
di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi commi
16 e 16-bis, stabilita ai sensi del precedente periodo, possono
essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.
16-quater. Ai fini dell'applicazione uniforme, su tutto il
territorio nazionale, delle modalita' di formazione, anche a