Page 92 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 92

modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 15
                      luglio 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
                      Repubblica italiana n. 2 del 4  gennaio  2005,  concernente
                      l'istituzione di una  banca  dati  centrale  finalizzata  a
                      monitorare le confezioni  dei  medicinali  all'interno  del
                      sistema distributivo.
                          12. (abrogato).».
                          «Art. 148 (Sanzioni amministrative). - (Omissis).
                          23. (abrogato).».
                          «Art. 141 (Sospensione, revoca e modifica d'ufficio  di
                      una  AIC).  -  1.  L'AIC  di  un   medicinale,   rilasciata
                      dall'AIFA, puo' essere revocata.
                          2. La revoca, che comporta  il  definitivo  ritiro  dal
                      commercio del medicinale, e' disposta  quando,  a  motivato
                      giudizio dell'AIFA:
                            a) il medicinale e' nocivo nelle  normali  condizioni
                      di impiego;
                            b) il medicinale non permette di  ottenere  l'effetto
                      terapeutico o l'effetto per il quale e' stato autorizzato;
                            c) il rapporto rischio/beneficio  non  e'  favorevole
                      nelle normali condizioni d'impiego;
                            d) il medicinale non ha la composizione qualitativa e
                      quantitativa dichiarata.
                          3. L'autorizzazione puo' essere revocata anche nel caso
                      in cui  si  riscontra  che  le  informazioni  presenti  nel
                      fascicolo a norma dell'art. 8 o degli articoli 10, 11,  12,
                      13 e 14 sono errate o non sono  state  modificate  a  norma
                      dell'art. 33, o quando non sono stati eseguiti i  controlli
                      sul prodotto  finito,  o  sui  componenti  e  sui  prodotti
                      intermedi della produzione, in base ai metodi adottati  per
                      l'AIC,  nonche'  nei  casi  in   cui   le   sperimentazioni
                      presentate a supporto della richiesta di  AIC  siano  state
                      condotte senza rispettare i principi e le linee guida delle
                      norme di buona  pratica  clinica  fissati  dalla  normativa
                      comunitaria.
                          4. La revoca e' disposta previa contestazione dei fatti
                      al titolare dell'AIC, il quale ha facolta' di presentare le
                      proprie osservazioni, per iscritto o in  sede  di  apposita
                      audizione,  entro  quindici  giorni   dalla   contestazione
                      stessa. Il provvedimento e' adottato dall'AIFA.  Contro  il
                      provvedimento di  revoca  adottato  dall'AIFA  puo'  essere
                      proposta opposizione sulla quale l'AIFA decide, sentito  il
                      Consiglio superiore di sanita'.
                          5. Se, nei casi previsti  dal  comma  2,  e'  opportuno
                      acquisire  ulteriori  elementi  sulle  caratteristiche  del
                      medicinale,   l'AIFA    sospende    l'autorizzazione.    La
                      sospensione e' disposta, altresi', quando le  irregolarita'
                      di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve entita',  sanabili
                      in un congruo periodo di tempo.  La  sospensione  comporta,
                      comunque, il divieto di vendita per tutto  il  tempo  della
                      sua durata.
                          6. In luogo della revoca o  della  sospensione,  l'AIFA
                      provvede, nei casi  previsti  dal  comma  2,  a  modificare
                      l'AIC.
                          7. Con il provvedimento di modifica dell'AIC di cui  al
                      comma 6, l'AIFA stabilisce il termine entro il quale devono
                      essere   ritirate   dal   commercio   le   confezioni   non
                      modificate.».
                          - L'accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente
                      per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
                      autonome di Trento  e  di  Bolzano  18  novembre  2010,  n.
                      197/CSR, concerne l'accesso ai farmaci innovativi.
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97