Page 87 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Capo II
Riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle
emergenze veterinarie
Art. 9
Disposizioni in materia di emergenze veterinarie
1. In presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame,
anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale
o per le quali non si e' proceduto all'eradicazione prescritta dalla
normativa dell'Unione europea, con la procedura di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport, diffida la regione
interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla
salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1,
ovvero gli atti posti in essere risultino inidonei o insufficienti,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro
per gli affari regionali ((, il turismo e lo sport )), alla presenza
del Presidente della regione interessata, nomina un commissario ad
acta per la risoluzione dell'emergenza o il conseguimento
dell'eradicazione. Gli oneri per l'attivita' del Commissario sono a
carico della regione inadempiente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3":
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del