Page 87 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Capo II

                       Riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle
                                                emergenze veterinarie





                                           Art. 9


                      Disposizioni in materia di emergenze veterinarie

              1. In presenza di malattie  infettive  e  diffusive  del  bestiame,
            anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale
            o per le quali non si e' proceduto all'eradicazione prescritta  dalla
            normativa dell'Unione europea, con la procedura di  cui  all'articolo
            8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il  Presidente  del
            Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  di
            concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il  Ministro
            per gli affari regionali, il turismo e lo sport, diffida  la  regione
            interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla
            salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali.
              2. Ove la regione non adempia alla  diffida  di  cui  al  comma  1,
            ovvero gli atti posti in essere risultino inidonei  o  insufficienti,
            il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute,  di
            concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il  Ministro
            per gli affari regionali ((, il turismo e lo sport )), alla  presenza
            del Presidente della regione interessata, nomina  un  commissario  ad
            acta  per  la   risoluzione   dell'emergenza   o   il   conseguimento
            dell'eradicazione. Gli oneri per l'attivita' del Commissario  sono  a
            carico della regione inadempiente.


                                Riferimenti normativi

                          - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5  giugno
                      2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
                      dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
                      18 ottobre 2001, n. 3":
                          «Art. 8 (Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
                      sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per  le  finalita'
                      previsti dall'art. 120, secondo comma, della  Costituzione,
                      il Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
                      Ministro competente per materia, anche su iniziativa  delle
                      Regioni o degli enti locali, assegna  all'ente  interessato
                      un congruo termine per adottare i  provvedimenti  dovuti  o
                      necessari; decorso inutilmente tale termine,  il  Consiglio
                      dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
                      Ministro competente o  del  Presidente  del  Consiglio  dei
                      Ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
                      normativi, ovvero  nomina  un  apposito  commissario.  Alla
                      riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
                      della  Giunta  regionale  della  Regione   interessata   al
                      provvedimento.
                          2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
                      necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
                      normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
                      al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
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