Page 90 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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terapeutici ospedalieri, al quale  partecipano  rappresentanti  della
            stessa Agenzia, delle regioni e delle province autonome di  Trento  e
            di Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al  tavolo
            e' a titolo gratuito. Il tavolo discute  eventuali  criticita'  nella
            gestione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi
            strumenti regionali e fornisce linee  guida  per  l'armonizzazione  e
            l'aggiornamento  degli  stessi   ((,   anche   attraverso   audizioni
            periodiche delle organizzazioni civiche di tutela  del  diritto  alla
            salute  maggiormente  rappresentative   a   livello   nazionale.   Ai
            componenti del tavolo di cui al presente  comma  non  e'  corrisposto
            alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. ))


                                Riferimenti normativi

                          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del   decreto
                      legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  (Attuazione  della
                      direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica -
                      relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
                      per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE),  come
                      modificato dalla presente legge:
                          «Art. 54 (Specificazione  dell'ambito  di  applicazione
                      della disciplina  relativa  all'autorizzazione  a  produrre
                      medicinali). - 1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52
                      e 53 disciplinano anche l'esecuzione di operazioni parziali
                      di  preparazione,  di  divisione  e  di  confezionamento  e
                      presentazione  di  medicinali,  nonche'   l'esecuzione   di
                      controlli di qualita' di medicinali nei casi previsti dalla
                      legge.
                          2.  Il  presente  titolo  si  applica   altresi'   alle
                      attivita' di produzione di sostanze attive utilizzate  come
                      materie  prime  per  la  produzione  di   medicinali,   con
                      riferimento sia alle fasi di produzione totale  o  parziale
                      sia  all'importazione  di  una   sostanza   attiva,   anche
                      utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione
                      o  estrazione  di  altre  sostanze  attive,  come  definito
                      nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b), sia alle  varie
                      operazioni di divisione,  confezionamento  o  presentazione
                      che precedono  l'incorporazione  della  materia  prima  nel
                      medicinale,   compresi   il    riconfezionamento    e    la
                      rietichettatura effettuati da un distributore  all'ingrosso
                      di materie prime.
                          3. Per le materie prime anche importate da Stati  terzi
                      deve essere disponibile un certificato di conformita'  alle
                      norme di buona  fabbricazione  rilasciato  all'officina  di
                      produzione  dalle  Autorita'  competenti   di   uno   Stato
                      dell'Unione europea. Per le domande di  AIC  presentate  ai
                      sensi del capo V, titolo III  del  presente  decreto  e  ai
                      sensi  del  regolamento  (CE)  n.  726/2004,  la  messa   a
                      disposizione del certificato  non  e'  obbligatoria,  fatto
                      salvo quanto previsto  dalle  relative  linee  guida.  Sono
                      fatti salvi eventuali accordi di mutuo  riconoscimento  dei
                      sistemi ispettivi stipulati dall'Unione europea  con  Paesi
                      terzi. Per le modalita' operative verra' fatto  riferimento
                      a quanto disposto dal testo di tali accordi.  Le  attivita'
                      previste dal presente comma vengono svolte nei limiti delle
                      risorse umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
                      vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
                      pubblica.
                          3-bis. Il disposto del primo periodo  del  comma  3  si
                      applica dal 3 luglio 2013. Fino  a  tale  data  le  materie
                      prime devono essere  corredate  di  una  certificazione  di
                      qualita' che attesti la conformita'  alle  norme  di  buona
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