Page 93 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Capo III

                                         Disposizioni in materia di farmaci





                                           Art. 11

            Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre
              disposizioni   dirette   a   favorire   l'impiego   razionale    ed
              economicamente compatibile dei medicinali  da  parte  del  Servizio
              sanitario nazionale

              1. Entro il 30 giugno 2013 l'AIFA,  sulla  base  delle  valutazioni
            della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e  del  Comitato
            prezzi e  rimborso,  provvede  ad  una  revisione  straordinaria  del
            Prontuario farmaceutico nazionale, collocando  nella  classe  di  cui
            all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,
            n. 537, i farmaci terapeuticamente superati.  In  sede  di  revisione
            straordinaria  ai   sensi   ((   del   precedente   periodo   ))   e,
            successivamente, in sede di periodico  aggiornamento  del  Prontuario
            farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di  legge,
            ai medicinali di cui e' in scadenza il brevetto o il  certificato  di
            protezione complementare non possono essere classificati come farmaci
            a carico del Servizio sanitario nazionale  con  decorrenza  anteriore
            alla data di scadenza del brevetto o del  certificato  di  protezione
            complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo  economico  ai
            sensi delle vigenti disposizioni di legge.
              2. Qualora, alla scadenza di un  accordo  stipulato  dall'AIFA  con
            un'azienda farmaceutica ai sensi  dell'articolo  48,  comma  33,  del
            decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
            modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  il  medicinale
            che   era   stato   oggetto   dell'accordo   venga   escluso    dalla
            rimborsabilita', l'AIFA puo' stabilire l'ulteriore dispensazione  del
            medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale ai soli fini del
            completamento della terapia dei pazienti gia' in trattamento.
              3. (( (soppresso) )).
              4. (( (soppresso) )).
              5. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  sono
            autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro  disponibilita'  di
            bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche  personalizzato,  e  di
            distribuzione dei medicinali agli  assistiti  in  trattamento  presso
            strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di
            prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le  operazioni  di
            sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali  sono  effettuate
            nel rispetto delle norme di buona fabbricazione ((,  con  indicazione
            del numero di lotto di origine e della data di scadenza  )).  L'AIFA,
            su richiesta della regione, autorizza l'allestimento e  la  fornitura
            alle strutture sanitarie  che  partecipano  alla  sperimentazione  di
            macroconfezioni di medicinali in grado  di  agevolare  le  operazioni
            predette.


                                Riferimenti normativi

                          Si riporta il testo dell'articolo 8,  comma  10,  della
                      legge  24  dicembre  1993,  n.  (Interventi  correttivi  di
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