Page 82 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Capo II

                       Riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle
                                                emergenze veterinarie





                                           Art. 8


                    Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande

              1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 10  del  decreto  legislativo  27
            gennaio 1992, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
                «1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo  6  novembre
            2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione  e  confezionamento  dei
            prodotti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle
            province autonome di Trento e di Bolzano e  dalle  aziende  sanitarie
            locali.
                2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in
            loco:
              a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE)
            n. 852 /2004 e al  regolamento  (CE)  n.  853/  2004  e  degli  altri
            specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;
              b) della  disponibilita'  di  un  laboratorio  accreditato  per  il
            controllo dei prodotti.
              3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i
            presupposti di cui al comma 2.
              4.   Il   Ministero   della   salute,   anche   avvalendosi   della
            collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di  sanita',  senza
            nuovi o maggiori oneri (( a carico della  finanza  pubblica  ))  puo'
            effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive  sugli  stabilimenti
            di cui al comma 1 con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
            disponibili a legislazione vigente.».
              2. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo  27  gennaio
            1992, n. 111, e' sostituito dal seguente:
              «6.   Le   Aziende   sanitarie   locali    competenti    comunicano
            tempestivamente al  Ministero  della  salute  i  dati  relativi  agli
            stabilimenti  riconosciuti   con   l'indicazione   delle   specifiche
            produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione  o
            revoca. Il Ministero della salute provvede, (( senza nuovi o maggiori
            oneri )) a carico della finanza pubblica, all'aggiornamento periodico
            dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato  sul
            portale del Ministero.».
              3. All'articolo 12, comma 1, del  decreto  legislativo  27  gennaio
            1992, n. 111, le parole: «per il rilascio dell'autorizzazione o» sono
            soppresse.
              4. L'operatore del settore  alimentare  che  offre  in  vendita  al
            consumatore finale pesce e cefalopodi freschi,  nonche'  prodotti  di
            acqua dolce, sfusi o preimballati per la  vendita  diretta  ai  sensi
            dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, e' tenuto ad apporre
            in modo visibile apposito cartello con le informazioni  indicate  con
            decreto  del  Ministro  della  salute,  sentito  il  Ministro   delle
            politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni
            relative alle corrette condizioni di impiego.
              5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma  4,  e'  punita
            dall'autorita' competente,  da  determinarsi  ai  sensi  del  decreto
            legislativo 6 novembre 2007, n. 193, con la  sanzione  amministrativa
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