Page 82 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Capo II
Riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle
emergenze veterinarie
Art. 8
Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande
1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei
prodotti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie
locali.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in
loco:
a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE)
n. 852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altri
specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;
b) della disponibilita' di un laboratorio accreditato per il
controllo dei prodotti.
3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i
presupposti di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della
collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanita', senza
nuovi o maggiori oneri (( a carico della finanza pubblica )) puo'
effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive sugli stabilimenti
di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
2. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 111, e' sostituito dal seguente:
«6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano
tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli
stabilimenti riconosciuti con l'indicazione delle specifiche
produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o
revoca. Il Ministero della salute provvede, (( senza nuovi o maggiori
oneri )) a carico della finanza pubblica, all'aggiornamento periodico
dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul
portale del Ministero.».
3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 111, le parole: «per il rilascio dell'autorizzazione o» sono
soppresse.
4. L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al
consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonche' prodotti di
acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi
dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, e' tenuto ad apporre
in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con
decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni
relative alle corrette condizioni di impiego.
5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4, e' punita
dall'autorita' competente, da determinarsi ai sensi del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193, con la sanzione amministrativa