Page 81 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di
cui all'art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'art.
1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la
gestione della rete telematica non possono intrattenere,
neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali
all'esercizio delle attivita' di gioco con il trasgressore.
Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione
della relativa prestazione e' sospesa per il corrispondente
periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui
titolare dell'esercizio commerciale, del locale o,
comunque, del punto di offerta del gioco sia una societa',
associazione o, comunque, un ente collettivo, le
disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si
applicano alla societa', associazione o all'ente e il
rappresentante legale della societa', associazione o ente
collettivo e' obbligato in solido al pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».