Page 81 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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sospeso, per un periodo da uno a tre mesi,  dall'elenco  di
                      cui all'art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.
                      266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'art.
                      1 della legge n.  266  del  2005  i  concessionari  per  la
                      gestione della rete telematica  non  possono  intrattenere,
                      neanche indirettamente,  rapporti  contrattuali  funzionali
                      all'esercizio delle attivita' di gioco con il trasgressore.
                      Nel caso di rapporti contrattuali  in  corso,  l'esecuzione
                      della relativa prestazione e' sospesa per il corrispondente
                      periodo di sospensione  dall'elenco.  Nell'ipotesi  in  cui
                      titolare  dell'esercizio   commerciale,   del   locale   o,
                      comunque, del punto di offerta del gioco sia una  societa',
                      associazione  o,   comunque,   un   ente   collettivo,   le
                      disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21  si
                      applicano alla  societa',  associazione  o  all'ente  e  il
                      rappresentante legale della societa', associazione  o  ente
                      collettivo  e'  obbligato  in  solido  al  pagamento  delle
                      sanzioni amministrative pecuniarie.».
                          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
                      legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
                      modificazioni    (Definizione    ed    ampliamento    delle
                      attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
                      lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
                      Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
                      interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
                      comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
                      locali):
                          «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
                      Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
                      autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
                      di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
                      comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
                      Stato-regioni.
                          2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
                      presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
                      sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
                      gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
                      competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
                      e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
                      Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
                      Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
                      nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
                      dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
                      dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
                      UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
                      dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
                      Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
                      rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
                      legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
                      invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
                      di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
                          3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
                      convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
                      il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
                      richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM
                          4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
                      convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
                      sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
                      Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
                      regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
                      Ministro dell'interno.».
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