Page 80 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, reca: «Modifiche al sistema penale».
- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 20, 21 e 22,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria":
«Art. 24 (Norme in materia di gioco). - (Omissis).
20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi
pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale
o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la
partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla
sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di
pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione
prevista dal presente comma e' punita con la chiusura
dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni;
ai fini di cui al presente comma, il titolare
dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti
esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di
esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le
sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti
sono applicate dall'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente in relazione al luogo e in ragione
dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai
provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che
nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche
non continuative, del presente comma e' disposta la revoca
di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a
tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la
violazione effettua apposita comunicazione alle competenti
autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o
concessioni ai fini dell'applicazione della predetta
sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto
previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi
e dei congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, il trasgressore e' altresi'