Page 80 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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conto delle specifiche condizioni di mercato:
                              1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
                      partita;
                              2)  la  percentuale  minima   della   raccolta   da
                      destinare a vincite;
                              3) l'importo massimo e le modalita' di  riscossione
                      delle vincite;
                              4)  le  specifiche  di   immodificabilita'   e   di
                      sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
                      tali apparecchi sono connessi;
                              5)  le  soluzioni   di   responsabilizzazione   del
                      giocatore da adottare sugli apparecchi;
                              6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
                      pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
                      giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
                      di cui alla presente lettera.».
                          - La legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
                      modificazioni, reca: «Modifiche al sistema penale».
                          - Si riporta il testo dell'art. 24, commi 20, 21 e  22,
                      del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
                      modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
                      (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria":
                          «Art. 24 (Norme in materia di gioco). - (Omissis).
                          20. E' vietato consentire la partecipazione  ai  giochi
                      pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
                          21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del  locale
                      o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la
                      partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto
                      e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
                      cinque mila a  euro  venti  mila.  Indipendentemente  dalla
                      sanzione amministrativa pecuniaria  e  anche  nel  caso  di
                      pagamento in misura ridotta  della  stessa,  la  violazione
                      prevista dal presente  comma  e'  punita  con  la  chiusura
                      dell'esercizio commerciale, del  locale  o,  comunque,  del
                      punto di offerta del gioco da dieci fino a  trenta  giorni;
                      ai  fini  di   cui   al   presente   comma,   il   titolare
                      dell'esercizio commerciale, del  locale  o,  comunque,  del
                      punto  di  offerta  del  gioco,  all'interno  dei  predetti
                      esercizi, identifica  i  giocatori  mediante  richiesta  di
                      esibizione di un idoneo  documento  di  riconoscimento.  Le
                      sanzioni amministrative  previste  nei  periodi  precedenti
                      sono       applicate       dall'ufficio        territoriale
                      dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
                      competente   in   relazione   al   luogo   e   in   ragione
                      dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione  ai
                      provvedimenti     emessi     dall'ufficio      territoriale
                      dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'
                      competente il giudice del luogo in cui  ha  sede  l'ufficio
                      che ha emesso i provvedimenti stessi. Per  i  soggetti  che
                      nel corso di un triennio commettono tre  violazioni,  anche
                      non continuative, del presente comma e' disposta la  revoca
                      di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a
                      tal  fine,  l'ufficio   territoriale   dell'Amministrazione
                      autonoma  dei  monopoli  di  Stato  che  ha  accertato   la
                      violazione effettua apposita comunicazione alle  competenti
                      autorita'  che  hanno  rilasciato   le   autorizzazioni   o
                      concessioni  ai  fini  dell'applicazione   della   predetta
                      sanzione accessoria.
                          22. Nell'ipotesi  in  cui  la  violazione  del  divieto
                      previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli  apparecchi
                      e dei congegni di cui al comma 6 dell'art.  110  del  testo
                      unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
                      decreto n.  773  del  1931,  il  trasgressore  e'  altresi'
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