Page 79 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a
causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino
a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi
pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma,
attraverso distributori automatici che non consentano la
rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante
sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al
periodo precedente non si applica qualora sia presente sul
posto personale incaricato di effettuare il controllo dei
dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di
una volta si applica anche la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione
dell'attivita' per tre mesi.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e'
aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 110, comma 6, lettere
a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni:
«Art. 110 (Omissis). - 6. Si considerano apparecchi
idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo