Page 79 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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trovi in manifeste  condizioni  di  deficienza  psichica  a
                      causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto  fino
                      a un anno.
                          La stessa pena di cui al primo comma si applica  a  chi
                      pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma,
                      attraverso distributori automatici che  non  consentano  la
                      rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore  mediante
                      sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui  al
                      periodo precedente non si applica qualora sia presente  sul
                      posto personale incaricato di effettuare il  controllo  dei
                      dati anagrafici.
                          Se il fatto di cui al primo comma e' commesso  piu'  di
                      una volta  si  applica  anche  la  sanzione  amministrativa
                      pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con  la  sospensione
                      dell'attivita' per tre mesi.
                          Se  dal  fatto  deriva  l'ubriachezza,   la   pena   e'
                      aumentata.
                          La condanna importa la sospensione dall'esercizio.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 110, comma  6,  lettere
                      a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
                      di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
                      successive modificazioni:
                          «Art. 110 (Omissis). -  6.  Si  considerano  apparecchi
                      idonei per il gioco lecito:
                            a) quelli che, dotati  di  attestato  di  conformita'
                      alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
                      dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
                      dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
                      rete telematica  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del
                      decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
                      640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
                      l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
                      strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
                      provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
                      Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
                      insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
                      elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
                      possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
                      partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
                      le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
                      proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
                      euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
                      e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
                      di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
                      Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
                      predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
                      140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
                      cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
                      possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
                      regole fondamentali;
                            a-bis) con provvedimento del Ministero  dell'economia
                      e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
                      Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
                      apparecchi di cui alla lettera a);
                            b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
                      all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente  della
                      Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   640,   e   successive
                      modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
                      di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
                      stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
                      dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
                      dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
                      della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,  tenendo
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