Page 78 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'  linee  guida  per
            l'effettuazione  di  controlli  sanitari  sui  praticanti  e  per  la
            dotazione  e  l'impiego,  da   parte   di   societa'   sportive   sia
            professionistiche    che    dilettantistiche,    di    defibrillatori
            semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.


                                Riferimenti normativi

                          - Si riporta il testo  dell'art.  25  del  testo  unico
                      delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita'
                      e infanzia, di cui al regio decreto 24  dicembre  1934,  n.
                      2316, e successive  modificazioni,  come  modificato  dalla
                      presente legge:
                          «Art. 25 (Art. 24 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 17
                      L. 13 aprile 1933, n.  298;  art.  730  codice  penale).  -
                      Chiunque  vende  prodotti  del  tabacco  ha  l'obbligo   di
                      chiedere    all'acquirente,     all'atto     dell'acquisto,
                      l'esibizione di un documento di identita', tranne nei  casi
                      in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
                          Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
                      a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti  del
                      tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
                      piu' di una volta si  applica  la  sanzione  amministrativa
                      pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la  sospensione,  per  tre
                      mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 8 agosto
                      1977, n. 556 (Semplificazione delle procedure dei  concorsi
                      di  accesso  alle  carriere  e  categorie   del   personale
                      dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
                      modificazione dei  ruoli  organici  del  personale  operaio
                      dell'Amministrazione stessa e modifiche alla L. 14 novembre
                      1967, n. 1095), come modificato dalla presente legge:
                          «Art. 20. - La installazione di distributori automatici
                      di   sigarette   e'   ammessa,   oltre   che    da    parte
                      dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli,   solo   dai
                      rivenditori di generi di monopolio:
                            1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate
                      adiacenze;
                            2)  su   conforme   autorizzazione   dell'ispettorato
                      compartimentale,  all'interno  di  pubblici  esercizi  siti
                      nella zona di influenza  commerciale  della  rivendita,  in
                      alternativa al rilascio di un patentino  nei  casi  in  cui
                      sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme
                      amministrative per tale autorizzazione, sentito  il  parere
                      delle organizzazioni nazionali  di  categoria  maggiormente
                      rappresentative.
                          I distributori automatici per la vendita al pubblico di
                      prodotti del tabacco sono dotati di un  sistema  automatico
                      di rilevamento dell'eta' anagrafica  dell'acquirente.  Sono
                      considerati idonei i  sistemi  di  lettura  automatica  dei
                      documenti    anagrafici    rilasciati    dalla     pubblica
                      amministrazione.».
                          - La legge 30 marzo 2001, n. 125, reca:  «Legge  quadro
                      in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati».
                          - Si riporta il testo dell'art. 689 del Codice  penale,
                      come modificato dalla presente legge:
                          «Art. 689 (Somministrazione  di  bevande  alcooliche  a
                      minori o a infermi di mente). - L'esercente un'osteria o un
                      altro pubblico spaccio di  cibi  o  di  bevande,  il  quale
                      somministra, in un luogo pubblico  o  aperto  al  pubblico,
                      bevande alcooliche a un  minore  degli  anni  sedici,  o  a
                      persona che appaia affetta da malattia di mente, o  che  si
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