Page 65 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte
            stabilite con specifica intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente
            per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
            Trento e di Bolzano, finalizzate agli  interventi  per  l'adeguamento
            alla normativa antincendio. A tale fine, nei  limiti  della  predetta
            quota parte e in relazione alla particolare  situazione  di  distinte
            tipologie  di  strutture  ospedaliere,  con  decreto   del   Ministro
            dell'interno, ai sensi dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  8
            marzo 2006, n. 139,  di  concerto  con  i  Ministri  della  salute  e
            dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  sentita   la   Conferenza
            permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
            autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento  della
            normativa tecnica antincendio relativa  alle  strutture  sanitarie  e
            socio-sanitarie (( pubbliche )) sulla base  dei  seguenti  criteri  e
            principi direttivi:
              a)  definizione  e  articolazione  dei   requisiti   di   sicurezza
            antincendio  per  le  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie,   con
            scadenze   differenziate   per   il   loro    rispetto,    prevedendo
            semplificazioni e soluzioni di minor costo a parita' di sicurezza;
              b) previsione di  una  specifica  disciplina  semplificata  per  le
            strutture esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del
            Ministro  dell'interno  del  18  settembre  2002,  pubblicato   nella
            Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27  settembre
            2002 ((, che non abbiano completato l'adeguamento  alle  disposizioni
            ivi previste ));
              c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e  socio  sanitarie
            pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data  di  entrata
            in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
            n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attivita' fino alla  predetta
            scadenza, di un modello di organizzazione e  gestione  conforme  alle
            disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile  2008,
            n. 81, con il contestuale impegno  delle  regioni  e  delle  province
            autonome di Trento e di  Bolzano  a  sostituirle  entro  la  medesima
            scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio
            ((. Fino alla data di  sostituzione  della  struttura  sanitaria  con
            altra in regola, l'adozione del modello citato ha efficacia  esimente
            della responsabilita' delle persone fisiche della struttura  medesima
            di cui alle disposizioni del  capo  III  del  titolo  I  del  decreto
            legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ));
              d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo  diurno  e  le
            altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del
            Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una  specifica
            disciplina semplificata di prevenzione  incendi,  fermo  restando  il
            rispetto delle disposizioni del Capo III del  decreto  legislativo  9
            aprile 2008, n. 81.
              (( 2-bis. La normativa antincendio  come  integrata  ai  sensi  del
            comma 2, si applica anche alle strutture private. ))
              3. All'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
            n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  2012,
            n. 9, il secondo periodo e' sostituito (( dai seguenti )):
                «Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione  del
            programma pluriennale di interventi  di  cui  all'articolo  20  della
            legge 11 marzo 1988, n.  67,  sono  ripartite  tra  le  regioni,  con
            decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
            dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza
            permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
            autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate  alla  singola  regione
            con  decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
            specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima  regione  ((,
            che    deve    consentire    la    realizzabilita'    di     progetti
            terapeutico-riabilitativi  individuali   )).   All'erogazione   delle
            risorse si provvede per stati  di  avanzamento  dei  lavori.  Per  le
            province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni
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