Page 65 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte
stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l'adeguamento
alla normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta
quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte
tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento della
normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie (( pubbliche )) sulla base dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza
antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con
scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo
semplificazioni e soluzioni di minor costo a parita' di sicurezza;
b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le
strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre
2002 ((, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni
ivi previste ));
c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attivita' fino alla predetta
scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle
disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima
scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio
((. Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con
altra in regola, l'adozione del modello citato ha efficacia esimente
della responsabilita' delle persone fisiche della struttura medesima
di cui alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ));
d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le
altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica
disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il
rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
(( 2-bis. La normativa antincendio come integrata ai sensi del
comma 2, si applica anche alle strutture private. ))
3. All'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,
n. 9, il secondo periodo e' sostituito (( dai seguenti )):
«Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del
programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione
con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno
specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione ((,
che deve consentire la realizzabilita' di progetti
terapeutico-riabilitativi individuali )). All'erogazione delle
risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le
province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni