Page 63 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
                          14. Le regioni e le province  autonome  trasmettono  al
                      Ministro della sanita' i  relativi  schemi  o  progetti  di
                      piani sanitari allo scopo  di  acquisire  il  parere  dello
                      stesso per quanto attiene alla coerenza  dei  medesimi  con
                      gli indirizzi del Piano sanitario  nazionale.  Il  Ministro
                      della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla  data
                      di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i  servizi
                      sanitari regionali.
                          15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
                      per  i  servizi  sanitari  regionali,  promuove  forme   di
                      collaborazione   e   linee   guida   comuni   in   funzione
                      dell'applicazione coordinata del Piano sanitario  nazionale
                      e   della   normativa   di   settore,   salva    l'autonoma
                      determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
                          16. La  mancanza  del  Piano  sanitario  regionale  non
                      comporta l'inapplicabilita' delle  disposizioni  del  Piano
                      sanitario nazionale.
                          17. Trascorso un anno dalla data di entrata  in  vigore
                      del Piano sanitario nazionale senza che  la  regione  abbia
                      adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non  e'
                      consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
                      della sanita', sentita la  regione  interessata,  fissa  un
                      termine non inferiore a tre mesi per  provvedervi.  Decorso
                      inutilmente tale termine, il  Consiglio  dei  Ministri,  su
                      proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia  per
                      i servizi sanitari regionali, d'intesa  con  la  Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
                      province autonome,  adotta  gli  atti  necessari  per  dare
                      attuazione nella  regione  al  Piano  sanitario  nazionale,
                      anche mediante la nomina di commissari ad acta.
                          18.  Le  istituzioni  e  gli  organismi  a  scopo   non
                      lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
                      equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla  realizzazione
                      dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
                      al pluralismo etico-culturale  dei  servizi  alla  persona.
                      Esclusivamente  ai  fini  del  presente  decreto  sono   da
                      considerarsi a  scopo  non  lucrativo  le  istituzioni  che
                      svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria  e
                      socio-sanitaria,  qualora  ottemperino  a  quanto  previsto
                      dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
                      e), f), g), e h), e  comma  6  del  decreto  legislativo  4
                      dicembre  1997,  n.  460;  resta  fermo   quanto   disposto
                      dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
                      della predetta qualifica  non  comporta  il  godimento  dei
                      benefici fiscali previsti in  favore  delle  organizzazioni
                      non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4
                      dicembre  1997,  n.  460.  Le  attivita'  e   le   funzioni
                      assistenziali delle strutture equiparate di cui  al  citato
                      art. 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario
                      nazionale, sono esercitate  esclusivamente  nei  limiti  di
                      quanto stabilito negli specifici accordi  di  cui  all'art.
                      8-quinquies.».
                          - Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
                      n. 329, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  25  settembre
                      1999, n. 226,  S.O.  reca  «Regolamento  recante  norme  di
                      individuazione delle malattie  croniche  e  invalidanti  ai
                      sensi  dell'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
                      legislativo 29 aprile 1998, n. 124».
                          - Il decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001,
                      n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001,
                      n. 160, S.O. reca: «Regolamento di istituzione  della  rete
                      nazionale  delle  malattie  rare  e  di   esenzione   dalla
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