Page 63 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministro della sanita' i relativi schemi o progetti di
piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello
stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con
gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data
di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, promuove forme di
collaborazione e linee guida comuni in funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale
e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non
comporta l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano
sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia
adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non e'
consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
della sanita', sentita la regione interessata, fissa un
termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, adotta gli atti necessari per dare
attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale,
anche mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non
lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione
dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.
Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da
considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che
svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto
dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
della predetta qualifica non comporta il godimento dei
benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460. Le attivita' e le funzioni
assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato
art. 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di
quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'art.
8-quinquies.».
- Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
n. 329, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre
1999, n. 226, S.O. reca «Regolamento recante norme di
individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124».
- Il decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001,
n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001,
n. 160, S.O. reca: «Regolamento di istituzione della rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla