Page 64 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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partecipazione al costo delle relative prestazioni
sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b9, del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto del Ministro della sanita' n. 279 del 2001:
«Art. 8 (Aggiornamento). - 1. I contenuti del presente
regolamento sono aggiornati, con cadenza almeno triennale,
con riferimento all'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, ai dati epidemiologici
relativi alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi
diagnostici e terapeutici di cui all'art. 1, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni e integrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1999, n. 227, S.O.
(Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza
protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale: modalita' di erogazione e tariffe):
«Art. 11 (Aggiornamento del nomenclatore). - 1. Il
nomenclatore e' aggiornato periodicamente, con riferimento
al periodo di validita' del Piano sanitario nazionale e,
comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale
revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.».
Capo I
Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e
sanitaria
Art. 6
Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e
prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche' di ospedali
psichiatrici giudiziari
1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di
adeguamento a specifiche normative, nonche' di costruzione di
strutture ospedaliere, da realizzarsi mediante contratti di
partenariato pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, puo' altresi' prevedere la
cessione all'aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di
immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, ove
l'utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d'uso, da
attuarsi secondo la disciplina regionale vigente. (( I lavori di
ristrutturazione nonche' di costruzione di strutture ospedaliere di
cui al presente comma devono prevedere, previa analisi costi-benefici
che ne accerti la convenienza, anche interventi di efficienza
energetica ovvero l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,
nonche' interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al
risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque
meteoriche. ))
2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese