Page 64 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 64

partecipazione  al   costo   delle   relative   prestazioni
                      sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera  b9,  del
                      decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124».
                          - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del  citato
                      decreto del Ministro della sanita' n. 279 del 2001:
                          «Art. 8 (Aggiornamento). - 1. I contenuti del  presente
                      regolamento sono aggiornati, con cadenza almeno  triennale,
                      con    riferimento    all'evoluzione    delle    conoscenze
                      scientifiche  e  tecnologiche,   ai   dati   epidemiologici
                      relativi alle malattie rare e allo  sviluppo  dei  percorsi
                      diagnostici e terapeutici di  cui  all'art.  1,  comma  28,
                      della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e   successive
                      modificazioni e integrazioni.».
                          - Si riporta il testo  dell'art.  11  del  decreto  del
                      Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n.  332,  pubblicato
                      nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1999,  n.  227,  S.O.
                      (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza
                      protesica  erogabili  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
                      nazionale: modalita' di erogazione e tariffe):
                          «Art. 11 (Aggiornamento  del  nomenclatore).  -  1.  Il
                      nomenclatore e' aggiornato periodicamente, con  riferimento
                      al periodo di validita' del Piano  sanitario  nazionale  e,
                      comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale
                      revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.».





                                                              Capo I

                        Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e
                                                        sanitaria





                                           Art. 6


            Disposizioni  in  materia  di  edilizia  sanitaria,  di  controlli  e
            prevenzione incendi nelle strutture sanitarie,  nonche'  di  ospedali
                                   psichiatrici giudiziari

              1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e  di
            adeguamento  a  specifiche  normative,  nonche'  di  costruzione   di
            strutture  ospedaliere,  da   realizzarsi   mediante   contratti   di
            partenariato pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile
            2006, n. 163, e successive modificazioni, puo' altresi' prevedere  la
            cessione all'aggiudicatario, come componente  del  corrispettivo,  di
            immobili  ospitanti  strutture   ospedaliere   da   dismettere,   ove
            l'utilizzazione comporti  il  mutamento  di  destinazione  d'uso,  da
            attuarsi secondo la disciplina regionale  vigente.  ((  I  lavori  di
            ristrutturazione nonche' di costruzione di strutture  ospedaliere  di
            cui al presente comma devono prevedere, previa analisi costi-benefici
            che  ne  accerti  la  convenienza,  anche  interventi  di  efficienza
            energetica  ovvero  l'utilizzo  di  fonti  energetiche   rinnovabili,
            nonche'  interventi  ecosostenibili  quali  quelli   finalizzati   al
            risparmio  delle  risorse  idriche  e  al  riutilizzo   delle   acque
            meteoriche. ))
              2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi
            di cui all'articolo 20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  rese
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69