Page 60 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
                      presente decreto, la Commissione  unica  del  farmaco,  con
                      proprio  provvedimento,  individua  i   farmaci   che,   in
                      relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i
                      medicinali  concedibili  di   prodotti   aventi   attivita'
                      terapeutica  sovrapponibile  secondo  il   criterio   delle
                      categorie terapeutiche omogenee, possono essere  totalmente
                      o parzialmente esclusi dalla rimborsabilita'.  Con  decreto
                      del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare
                      entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute
                      di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
                      d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
                      Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
                      Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di  assistenza,
                      ai sensi dell'art. 1 del decreto  legislativo  30  dicembre
                      1992, n. 502, e successive modificazioni.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
                      legislativo n. 502 del 1992:
                          «Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
                      sanitaria e definizione dei livelli essenziali  e  uniformi
                      di assistenza). - 1. La tutela della  salute  come  diritto
                      fondamentale    dell'individuo    ed    interesse     della
                      collettivita' e' garantita, nel rispetto della  dignita'  e
                      della liberta' della persona umana, attraverso il  Servizio
                      sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle
                      attivita' assistenziali dei Servizi  sanitari  regionali  e
                      delle altre  funzioni  e  attivita'  svolte  dagli  enti  e
                      istituzioni   di   rilievo   nazionale,   nell'ambito   dei
                      conferimenti previsti  dal  decreto  legislativo  31  marzo
                      1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo  Stato
                      dal medesimo decreto.
                          2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
                      le risorse finanziarie pubbliche individuate ai  sensi  del
                      comma 3 e in  coerenza  con  i  principi  e  gli  obiettivi
                      indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
                      n. 833, i  livelli  essenziali  e  uniformi  di  assistenza
                      definiti dal Piano sanitario  nazionale  nel  rispetto  dei
                      principi della dignita' della persona umana, del bisogno di
                      salute,  dell'equita'  nell'accesso  all'assistenza,  della
                      qualita' delle cure e della  loro  appropriatezza  riguardo
                      alle   specifiche   esigenze,   nonche'   dell'economicita'
                      nell'impiego delle risorse.
                          3. L'individuazione dei livelli essenziali  e  uniformi
                      di assistenza assicurati dal Servizio sanitario  nazionale,
                      per il periodo di validita' del Piano sanitario  nazionale,
                      e'  effettuata  contestualmente  all'individuazione   delle
                      risorse  finanziarie  destinate   al   Servizio   sanitario
                      nazionale, nel rispetto  delle  compatibilita'  finanziarie
                      definite per  l'intero  sistema  di  finanza  pubblica  nel
                      Documento  di  programmazione   economico-finanziaria.   Le
                      prestazioni sanitarie comprese nei  livelli  essenziali  di
                      assistenza sono garantite dal Servizio sanitario  nazionale
                      a titolo gratuito o con partecipazione  alla  spesa,  nelle
                      forme e secondo le modalita'  previste  dalla  legislazione
                      vigente.
                          4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti  di
                      autocoordinamento,    elaborano     proposte     per     la
                      predisposizione  del   Piano   sanitario   nazionale,   con
                      riferimento  alle   esigenze   del   livello   territoriale
                      considerato e alle funzioni  interregionali  da  assicurare
                      prioritariamente, anche sulla base  delle  indicazioni  del
                      Piano  vigente  e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
                      individuati in esso  o  negli  atti  che  ne  costituiscono
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