Page 62 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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a) le aree prioritarie di intervento, anche  ai  fini
                      di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
                      territoriali nei confronti della salute;
                            b) i livelli essenziali di  assistenza  sanitaria  da
                      assicurare per il triennio di validita' del Piano;
                            c) la quota capitaria di  finanziamento  per  ciascun
                      anno di validita' del Piano e la  sua  disaggregazione  per
                      livelli di assistenza;
                            d) gli indirizzi finalizzati a orientare il  Servizio
                      sanitario nazionale verso il miglioramento  continuo  della
                      qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
                      di progetti di interesse sovra regionale;
                            e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
                      l'integrazione funzionale e operativa dei servizi  sanitari
                      e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
                            f) le finalita' generali e i settori principali della
                      ricerca  biomedica  e  sanitaria,  prevedendo  altresi'  il
                      relativo programma di ricerca;
                            g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
                      indirizzi relativi alla formazione continua del  personale,
                      nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione  delle  risorse
                      umane;
                            h)   le   linee   guida   e   i   relativi   percorsi
                      diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
                      di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo  di  modalita'
                      sistematiche  di  revisione  e  valutazione  della  pratica
                      clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione  dei
                      livelli essenziali di assistenza;
                            i) i criteri e gli indicatori  per  la  verifica  dei
                      livelli di  assistenza  assicurati  in  rapporto  a  quelli
                      previsti.
                          11. I progetti obiettivo previsti dal  Piano  sanitario
                      nazionale sono adottati  dal  Ministro  della  sanita'  con
                      decreto di natura non regolamentare,  di  concerto  con  il
                      Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
                      economica e con gli altri Ministri competenti per  materia,
                      d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
                      decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
                          12. La  Relazione  sullo  stato  sanitario  del  Paese,
                      predisposta annualmente dal Ministro della sanita':
                            a) illustra le condizioni di salute della popolazione
                      presente sul territorio nazionale;
                            b) descrive  le  risorse  impiegate  e  le  attivita'
                      svolte dal Servizio sanitario nazionale;
                            c)  espone  i  risultati  conseguiti  rispetto   agli
                      obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;
                            d) riferisce sui risultati conseguiti  dalle  regioni
                      in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
                            e)  fornisce  indicazioni  per  l'elaborazione  delle
                      politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.
                          13. Il piano sanitario regionale rappresenta  il  piano
                      strategico degli interventi per gli obiettivi di  salute  e
                      il funzionamento dei servizi  per  soddisfare  le  esigenze
                      specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
                      agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.  Le  regioni,
                      entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
                      del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i  Piani
                      sanitari  regionali,  prevedendo  forme  di  partecipazione
                      delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma  2-bis,
                      nonche' delle formazioni sociali private non  aventi  scopo
                      di lucro impegnate  nel  campo  dell'assistenza  sociale  e
                      sanitaria, delle organizzazioni sindacali  degli  operatori
                      sanitari pubblici  e  privati  e  delle  strutture  private
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