Page 70 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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quando siano scoperte violazioni significative delle  norme
                      relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene  sul
                      lavoro,    ovvero     in     occasione     di     mutamenti
                      nell'organizzazione  e  nell'attivita'  in   relazione   al
                      progresso scientifico e tecnologico.
                          5.  In  sede  di  prima  applicazione,  i  modelli   di
                      organizzazione aziendale definiti conformemente alle  Linee
                      guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della  salute  e
                      sicurezza sul lavoro (SGSL) del  28  settembre  2001  o  al
                      British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi  ai
                      requisiti  di  cui  al  presente  articolo  per  le   parti
                      corrispondenti.  Agli  stessi  fini  ulteriori  modelli  di
                      organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
                      dalla Commissione di cui all'art. 6.
                          5-bis. La  commissione  consultiva  permanente  per  la
                      salute   e   sicurezza   sul   lavoro   elabora   procedure
                      semplificate per la adozione e la efficace  attuazione  dei
                      modelli di organizzazione e gestione della sicurezza  nelle
                      piccole e medie imprese. Tali procedure sono  recepite  con
                      decreto del Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
                      politiche sociali.
                          6.  L'adozione  del  modello  di  organizzazione  e  di
                      gestione di cui al presente articolo nelle imprese  fino  a
                      50 lavoratori rientra  tra  le  attivita'  finanziabili  ai
                      sensi dell'art. 11.».
                          -  Il  Capo  III  del  titolo  I  del  citato   decreto
                      legislativo  n.  81  del  2008,   reca:   «Gestione   della
                      prevenzione nei  luoghi  di  lavoro-  Misure  di  tutela  e
                      obblighi».
                          - Si riporta il testo dell'art.  3-ter,  comma  6,  del
                      decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
                      modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio   2012,   n.   9
                      (Interventi  urgenti  per  il  contrasto   della   tensione
                      detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri) ,
                      come modificato dalla presente legge:
                          «Art. 3-ter (Disposizioni per il definitivo superamento
                      degli ospedali psichiatrici giudiziari). - (Omissis).
                          6.  Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti   dalla
                      attuazione  del  presente  articolo,   limitatamente   alla
                      realizzazione   e   riconversione   delle   strutture,   e'
                      autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
                      e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette  risorse,
                      in  deroga  alla  procedura  di  attuazione  del  programma
                      pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11
                      marzo 1988, n. 67,  sono  ripartite  tra  le  regioni,  con
                      decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
                      Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa
                      sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
                      Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
                      Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto  del
                      Ministro della salute  di  approvazione  di  uno  specifico
                      programma di utilizzo proposto dalla medesima  regione  che
                      deve   consentire   la    realizzabilita'    di    progetti
                      terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle
                      risorse si provvede per stati di  avanzamento  dei  lavori.
                      Per  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
                      applicano le disposizioni di cui  all'art.  2,  comma  109,
                      della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri  derivanti
                      dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
                      per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle  risorse  di
                      cui al citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad
                      ulteriori 60 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  mediante
                      corrispondente  riduzione  del  Fondo   di   cui   all'art.
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