Page 70 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 70
quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al
British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
dalla Commissione di cui all'art. 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai
sensi dell'art. 11.».
- Il Capo III del titolo I del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, reca: «Gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro- Misure di tutela e
obblighi».
- Si riporta il testo dell'art. 3-ter, comma 6, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9
(Interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri) ,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-ter (Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari). - (Omissis).
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla
attuazione del presente articolo, limitatamente alla
realizzazione e riconversione delle strutture, e'
autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse,
in deroga alla procedura di attuazione del programma
pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del
Ministro della salute di approvazione di uno specifico
programma di utilizzo proposto dalla medesima regione che
deve consentire la realizzabilita' di progetti
terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle
risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori.
Per le province autonome di Trento e di Bolzano si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di
cui al citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad
ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.