Page 66 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.
            191.».


                                Riferimenti normativi

                          - Il decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e
                      successive  modificazioni,  reca:  «Codice  dei   contratti
                      pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
                      attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
                          - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
                      1988, n. 67 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
                      annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
                          «Art. 20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
                      programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
                      ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
                      del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
                      residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
                      l'importo  complessivo  di  24   miliardi   di   euro.   Al
                      finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
                      operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
                      di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
                      limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
                      dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
                      e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
                      secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
                      Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
                      sanita'.
                          2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
                      sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
                      da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
                      ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
                      con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
                      entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
                      presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
                      degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
                      obiettivi di massima:
                            a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
                      di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
                      quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
                      in grado di soddisfare le domande di ricovero;
                            b) sostituzione del 20 per cento dei  posti  letto  a
                      piu' elevato degrado strutturale;
                            c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti  letto
                      che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
                      suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
                      riadattamento;
                            d) conservazione in efficienza del  restante  50  per
                      cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
                      sufficiente;
                            e)   completamento    della    rete    dei    presidi
                      poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
                      con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
                      ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
                      a), b), c);
                            f)  realizzazione  di  140.000  posti  in   strutture
                      residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
                      a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
                      richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
                      dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
                      saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
                      1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
                      sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di
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