Page 67 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
                      condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di
                      standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
                      presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
                      posti-letto ospedalieri;
                            g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
                      delle strutture sanitarie;
                            h)  potenziamento  delle  strutture   preposte   alla
                      prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
                      igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
                      prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
                      alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
                            i) conservazione all'uso pubblico dei beni  dismessi,
                      il  cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione   o
                      provincia autonoma con propria determinazione.
                          3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
                      modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
                      medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
                      dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
                      Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
                      universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
                      ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
                      valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
                      (FIO).
                          4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
                      Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
                      pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
                      degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
                      specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
                      programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
                      sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
                      sottoposto all'approvazione del CIPE.
                          5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
                      il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
                      province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
                      nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
                      dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
                      nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
                      1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
                      determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
                      3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
                      ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
                      province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
                      successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
                      realizzazione. I progetti  sono  sottoposti  al  vaglio  di
                      conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
                      concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
                      programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
                      decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
                      investimenti pubblici.
                          5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
                      attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
                      esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
                      gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
                      per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
                      per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
                      presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della
                      legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai
                      competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
                      progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
                      Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
                      nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
                      scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
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