Page 67 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa