Page 69 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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attivita' interessate.».
                          - Il decreto del  Ministro  dell'interno  18  settembre
                      2002, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27  settembre
                      2002,  n.  227,  S.O.,  reca:  «Approvazione  della  regola
                      tecnica di prevenzione incendi  per  la  progettazione,  la
                      costruzione  e  l'esercizio   delle   strutture   sanitarie
                      pubbliche e private».
                          - Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
                      2011, n. 151, reca:  «Regolamento  recante  semplificazione
                      della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
                      degli incendi, a norma dell'art. 49,  comma  4-quater,  del
                      decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
                      modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
                          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  del   decreto
                      legislativo 9 aprile 2008, n. 81  (Attuazione  dell'art.  1
                      della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
                      della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
                          «Art. 30 (Modelli di organizzazione e di  gestione).  -
                      1. Il modello di organizzazione e  di  gestione  idoneo  ad
                      avere    efficacia    esimente    della     responsabilita'
                      amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
                      delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di
                      cui al decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,  deve
                      essere adottato ed efficacemente  attuato,  assicurando  un
                      sistema aziendale per l'adempimento di tutti  gli  obblighi
                      giuridici relativi:
                            a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali  di
                      legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di  lavoro,
                      agenti chimici, fisici e biologici;
                            b) alle attivita' di  valutazione  dei  rischi  e  di
                      predisposizione delle misure di  prevenzione  e  protezione
                      conseguenti;
                            c) alle  attivita'  di  natura  organizzativa,  quali
                      emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
                      periodiche di sicurezza, consultazioni  dei  rappresentanti
                      dei lavoratori per la sicurezza;
                            d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
                            e) alle attivita' di informazione  e  formazione  dei
                      lavoratori;
                            f) alle attivita' di  vigilanza  con  riferimento  al
                      rispetto delle procedure e delle istruzioni  di  lavoro  in
                      sicurezza da parte dei lavoratori;
                            g)   alla   acquisizione    di    documentazioni    e
                      certificazioni obbligatorie di legge;
                            h)  alle  periodiche  verifiche  dell'applicazione  e
                      dell'efficacia delle procedure adottate.
                          2. Il modello organizzativo  e  gestionale  di  cui  al
                      comma 1 deve  prevedere  idonei  sistemi  di  registrazione
                      dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
                      1.
                          3.  Il  modello  organizzativo  deve   in   ogni   caso
                      prevedere, per quanto richiesto dalla natura  e  dimensioni
                      dell'organizzazione  e  dal  tipo  di   attivita'   svolta,
                      un'articolazione di funzioni  che  assicuri  le  competenze
                      tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
                      gestione  e  controllo  del  rischio,  nonche'  un  sistema
                      disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto  delle
                      misure indicate nel modello.
                          4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere  un
                      idoneo sistema di controllo  sull'attuazione  del  medesimo
                      modello e sul mantenimento nel tempo  delle  condizioni  di
                      idoneita' delle misure adottate. Il riesame  e  l'eventuale
                      modifica del modello organizzativo devono essere  adottati,
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