Page 61 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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attuazione.  Le  regioni  trasmettono  al  Ministro   della
                      sanita', entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  la  relazione
                      annuale sullo  stato  di  attuazione  del  piano  sanitario
                      regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
                      per l'anno successivo.
                          5. Il Governo, su proposta del Ministro della  sanita',
                      sentite  le  commissioni  parlamentari  competenti  per  la
                      materia, le quali si esprimono entro  trenta  giorni  dalla
                      data di trasmissione dell'atto, nonche'  le  confederazioni
                      sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
                      parere entro venti giorni, predispone  il  Piano  sanitario
                      nazionale, tenendo conto  delle  proposte  trasmesse  dalle
                      regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza  del
                      piano precedente, nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal
                      comma 4. Il Governo,  ove  si  discosti  dal  parere  delle
                      commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
                      adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio  1991,
                      n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
                      8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
                          6. I livelli essenziali di  assistenza  comprendono  le
                      tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le   prestazioni
                      relativi  alle  aree  di  offerta  individuate  dal   Piano
                      sanitario  nazionale.  Tali  livelli  comprendono,  per  il
                      1998-2000:
                            a) l'assistenza sanitaria collettiva in  ambiente  di
                      vita e di lavoro;
                            b) l'assistenza distrettuale;
                            c) l'assistenza ospedaliera.
                          7. Sono  posti  a  carico  del  Servizio  sanitario  le
                      tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le   prestazioni
                      sanitarie  che  presentano,   per   specifiche   condizioni
                      cliniche  o  di  rischio,  evidenze  scientifiche   di   un
                      significativo beneficio in termini  di  salute,  a  livello
                      individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
                      Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
                      Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza,  i
                      servizi e le prestazioni sanitarie che:
                            a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
                      in base  ai  principi  ispiratori  del  Servizio  sanitario
                      nazionale di cui al comma 2;
                            b)  non  soddisfano  il  principio  dell'efficacia  e
                      dell'appropriatezza,  ovvero  la  cui  efficacia   non   e'
                      dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
                      o sono utilizzati per soggetti le cui  condizioni  cliniche
                      non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
                            c) in presenza di altre forme di assistenza  volte  a
                      soddisfare  le  medesime  esigenze,   non   soddisfano   il
                      principio  dell'economicita'  nell'impiego  delle  risorse,
                      ovvero non garantiscono un  uso  efficiente  delle  risorse
                      quanto  a  modalita'  di   organizzazione   ed   erogazione
                      dell'assistenza.
                          8. Le prestazioni innovative  per  le  quali  non  sono
                      disponibili sufficienti e definitive evidenze  scientifiche
                      di efficacia possono essere erogate in strutture  sanitarie
                      accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
                      nell'ambito  di  appositi  programmi   di   sperimentazione
                      autorizzati dal Ministero della sanita'.
                          9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale  ed
                      e' adottato dal Governo entro il  30  novembre  dell'ultimo
                      anno di vigenza del Piano precedente.  Il  Piano  sanitario
                      nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con
                      la procedura di cui al comma 5.
                          10. Il Piano sanitario nazionale indica:
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