Page 68 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
                      completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
                      necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
                      altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
                      di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
                      Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
                      i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
                      l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
                      autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della
                      legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
                      successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
                      progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
                      approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
                      dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
                      delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
                      ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
                      sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
                      funzionali dello stesso.
                          6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
                      carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
                      di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
                      330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
                      l'anno 1990.
                          7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
                      dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
                      personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
                      sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
                      decorrere dal 1° gennaio 1988.».
                          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
                      legislativo  8  marzo  2006,  n.   139   (Riassetto   delle
                      disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
                      nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
                      L. 29 luglio 2003, n. 229):
                          «Art. 15 (Norme tecniche e procedurali  di  prevenzione
                      incendi). - 1. Le norme  tecniche  di  prevenzione  incendi
                      sono adottate con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
                      concerto con i Ministri interessati,  sentito  il  Comitato
                      centrale tecnico-scientifico per  la  prevenzione  incendi.
                      Esse  sono  fondate  su   presupposti   tecnico-scientifici
                      generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da
                      prevenire e specificano:
                            a) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
                      operativi intesi a ridurre le  probabilita'  dell'insorgere
                      degli incendi attraverso  dispositivi,  sistemi,  impianti,
                      procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
                      influire  sulle  sorgenti  di  ignizione,   sul   materiale
                      combustibile e sull'agente ossidante;
                            b) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
                      operativi intesi a limitare  le  conseguenze  dell'incendio
                      attraverso   sistemi,   dispositivi    e    caratteristiche
                      costruttive, sistemi per le  vie  di  esodo  di  emergenza,
                      dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
                      simili.
                          2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
                      beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto  dei
                      Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  i
                      beni e le attivita' culturali.
                          3. Fino all'adozione delle norme di  cui  al  comma  1,
                      alle attivita', costruzioni,  impianti,  apparecchiature  e
                      prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
                      applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
                      e dai principi di  base  della  materia,  tenendo  presenti
                      altresi'  le  esigenze  funzionali  e   costruttive   delle
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