Page 51 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una
verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato,
secondo le modalita' definite dalle regioni, le quali
tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, nonche' a una valutazione al termine
dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai
risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai
programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio
tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal
direttore di dipartimento, con le modalita' definite dalla
contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica
annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di
responsabile di struttura semplice, di direzione di
struttura complessa e dei direttori di dipartimento
rilevano la quantita' e la qualita' delle prestazioni
sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
assegnati, concordati preventivamente in sede di
discussione di budget, in base alle risorse professionali,
tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla
valutazione delle strategie adottate per il contenimento
dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli
esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella
valutazione professionale allo scadere dell'incarico.
L'esito positivo della valutazione professionale determina
la conferma nell'incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per
l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'art. 9,
comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle
specifiche competenze professionali, funzioni di direzione
e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di
appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
operante nella stessa, e l'adozione delle relative
decisioni necessarie per il corretto espletamento del
servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il
dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente
gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il
nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
pubblico, per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483, ivi compresa la possibilita' di accesso con una
specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di
direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture
complesse previste dall'atto aziendale di cui all'art. 3,
comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite
dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e
le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa, previo avviso cui
l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base