Page 48 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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5. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il
Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime
delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto
i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo
Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in
considerazione della necessita' di garantire la costante erogazione
dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di
assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non
costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione
l'articolo 5, comma 4-bis.". ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-quater, del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Organizzazione delle Unita' sanitarie locali).
- (Omissis).
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore
generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.
Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al
comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e
nomina i responsabili delle strutture operative
dell'azienda. Il direttore generale e' coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni
disciplinano forme e modalita' per la direzione e il
coordinamento delle attivita' socio-sanitarie a elevata
integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del
Collegio di direzione di cui all'art. 17 per le attivita'
ivi indicate.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, commi 3 e 5, del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario). - (Omissis).
3. La regione provvede alla nomina dei direttori
generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco
regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle
altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e
selezione effettuata, secondo modalita' e criteri
individuati dalla regione, da parte di una commissione
costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono
aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede
con il possesso di laurea magistrale e di adeguata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo
delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori,
con autonomia gestionale e con diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche' di
eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La
regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet,
adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
di selezione, alle nomine ed ai curricula. Resta ferma