Page 48 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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5. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto  legislativo  6
            settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni,  e'  inserito  il
            seguente:

              "4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che  limitano,  per  il
            Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e  il  regime
            delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto
            i contratti a tempo determinato del personale sanitario del  medesimo
            Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei  dirigenti,  in
            considerazione della necessita' di garantire la  costante  erogazione
            dei  servizi  sanitari  e  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
            assistenza. La proroga dei contratti di cui  al  presente  comma  non
            costituisce nuova assunzione. In ogni  caso  non  trova  applicazione
            l'articolo 5, comma 4-bis.". ))


                                Riferimenti normativi

                          - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-quater,  del
                      citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato
                      dalla presente legge:
                          «Art. 3 (Organizzazione delle Unita' sanitarie locali).
                      - (Omissis).
                          1-quater.  Sono  organi   dell'azienda   il   direttore
                      generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.
                      Il direttore generale adotta l'atto  aziendale  di  cui  al
                      comma 1-bis; e' responsabile della gestione  complessiva  e
                      nomina   i   responsabili   delle    strutture    operative
                      dell'azienda.  Il   direttore   generale   e'   coadiuvato,
                      nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,   dal   direttore
                      amministrativo  e  dal  direttore  sanitario.  Le   regioni
                      disciplinano forme  e  modalita'  per  la  direzione  e  il
                      coordinamento delle  attivita'  socio-sanitarie  a  elevata
                      integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del
                      Collegio di direzione di cui all'art. 17 per  le  attivita'
                      ivi indicate.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 3-bis, commi 3 e 5, del
                      citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificati
                      dalla presente legge:
                          «Art.    3-bis    (Direttore    generale,     direttore
                      amministrativo e direttore sanitario). - (Omissis).
                          3.  La  regione  provvede  alla  nomina  dei  direttori
                      generali delle aziende e degli enti del Servizio  sanitario
                      regionale,    attingendo    obbligatoriamente    all'elenco
                      regionale di idonei, ovvero  agli  analoghi  elenchi  delle
                      altre  regioni,  costituiti  previo   avviso   pubblico   e
                      selezione   effettuata,   secondo   modalita'   e   criteri
                      individuati dalla regione,  da  parte  di  una  commissione
                      costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
                      indicati   da    qualificate    istituzioni    scientifiche
                      indipendenti, di cui uno designato  dall'Agenzia  nazionale
                      per i servizi sanitari regionali, senza  nuovi  o  maggiori
                      oneri a carico della finanza  pubblica.  Gli  elenchi  sono
                      aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione  si  accede
                      con  il  possesso  di  laurea  magistrale  e  di   adeguata
                      esperienza dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel  campo
                      delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori,
                      con autonomia  gestionale  e  con  diretta  responsabilita'
                      delle risorse umane, tecniche  o  finanziarie,  nonche'  di
                      eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla  regione.  La
                      regione assicura, anche mediante il proprio sito  Internet,
                      adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
                      di selezione, alle nomine  ed  ai  curricula.  Resta  ferma
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