Page 47 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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limiti del due per cento della  dotazione  organica  della  dirigenza
            sanitaria e del due per cento della  dotazione  organica  complessiva
            degli altri  ruoli  della  dirigenza,  fermo  restando  che,  ove  le
            predette percentuali determinino valori non  interi,  si  applica  in
            ogni caso il valore arrotondato per difetto";

              e-ter)  all'articolo  15-septies,  comma  2,  le  parole  da:  "non
            superiore"   fino   a:   "dirigenza    professionale,    tecnica    e
            amministrativa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non   superiore
            rispettivamente al cinque per cento della  dotazione  organica  della
            dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche' al
            cinque  per  cento   della   dotazione   organica   della   dirigenza
            professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che,  ove  le
            predette percentuali determinino valori non  interi,  si  applica  in
            ogni caso il valore arrotondato per difetto";

              f) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
              «Art. 17  (Collegio  di  direzione).  -  1.  Le  regioni  prevedono
            l'istituzione, nelle aziende e  negli  enti  del  Servizio  sanitario
            regionale, del collegio  di  direzione,  quale  organo  dell'azienda,
            individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione
            di tutte le figure professionali presenti nell'azienda o nell'ente  e
            disciplinandone le competenze e i criteri di  funzionamento,  nonche'
            le  relazioni  con  gli  altri  organi  aziendali.  Il  collegio   di
            direzione,  in  particolare,  concorre  al  governo  delle  attivita'
            cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita',  incluse  la
            ricerca, la didattica, i  programmi  di  formazione  e  le  soluzioni
            organizzative per  l'attuazione  dell'attivita'  libero-professionale
            intramuraria. Nelle aziende ospedaliero-universitarie il collegio  di
            direzione partecipa alla pianificazione delle attivita' di ricerca  e
            didattica nell'ambito di quanto definito  dall'universita';  concorre
            inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle  aziende,  con
            particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato
            clinico-assistenziale e  di  efficienza,  nonche'  dei  requisiti  di
            appropriatezza e di qualita' delle  prestazioni.  Partecipa  altresi'
            alla valutazione interna dei risultati conseguiti in  relazione  agli
            obiettivi prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore
            generale su tutte le questioni attinenti al governo  delle  attivita'
            cliniche. Ai componenti del  predetto  collegio  non  e'  corrisposto
            alcun emolumento, compenso, indennita' o rimborso spese.».
              2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli  3-bis,  comma
            3, e  15  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
            successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di  nomina
            dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende
            ospedaliere, nonche' dei direttori di struttura  complessa,  pendenti
            alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le  predette
            modifiche non si applicano altresi'  agli  incarichi  gia'  conferiti
            alla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla  loro
            scadenza.
              3. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
            del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli  elenchi  di
            cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre
            1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito  dal  comma
            1, lettera a), del presente articolo.
              4. Ciascuna regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico
            della finanza pubblica, un sistema di  monitoraggio  delle  attivita'
            assistenziali e della  loro  qualita'  finalizzato  a  verificare  la
            qualita' delle prestazioni delle singole unita'  assistenziali  delle
            strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in raccordo  con
            il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i
            servizi sanitari regionali e con il coinvolgimento dei  direttori  di
            dipartimento.
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