Page 47 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza
sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva
degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le
predette percentuali determinino valori non interi, si applica in
ogni caso il valore arrotondato per difetto";
e-ter) all'articolo 15-septies, comma 2, le parole da: "non
superiore" fino a: "dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore
rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della
dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche' al
cinque per cento della dotazione organica della dirigenza
professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le
predette percentuali determinino valori non interi, si applica in
ogni caso il valore arrotondato per difetto";
f) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Collegio di direzione). - 1. Le regioni prevedono
l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario
regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda,
individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione
di tutte le figure professionali presenti nell'azienda o nell'ente e
disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonche'
le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di
direzione, in particolare, concorre al governo delle attivita'
cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita', incluse la
ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni
organizzative per l'attuazione dell'attivita' libero-professionale
intramuraria. Nelle aziende ospedaliero-universitarie il collegio di
direzione partecipa alla pianificazione delle attivita' di ricerca e
didattica nell'ambito di quanto definito dall'universita'; concorre
inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con
particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato
clinico-assistenziale e di efficienza, nonche' dei requisiti di
appropriatezza e di qualita' delle prestazioni. Partecipa altresi'
alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore
generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attivita'
cliniche. Ai componenti del predetto collegio non e' corrisposto
alcun emolumento, compenso, indennita' o rimborso spese.».
2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma
3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina
dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, nonche' dei direttori di struttura complessa, pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette
modifiche non si applicano altresi' agli incarichi gia' conferiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro
scadenza.
3. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di
cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma
1, lettera a), del presente articolo.
4. Ciascuna regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un sistema di monitoraggio delle attivita'
assistenziali e della loro qualita' finalizzato a verificare la
qualita' delle prestazioni delle singole unita' assistenziali delle
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in raccordo con
il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali e con il coinvolgimento dei direttori di
dipartimento.