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l'intesa con il rettore per la nomina del direttore
generale di aziende ospedaliero-universitarie.».
(Omissis).
5. Al fine di assicurare una omogeneita' nella
valutazione dell'attivita' dei direttori generali, le
regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e
delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e
verificare tale attivita', sulla base di obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro
della programmazione regionale, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza,
all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
equilibri economico-finanziari di bilancio concordati,
avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse
definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con
riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena
autonomia gestionale dei direttori stessi.
- Si riporta il testo dell'art. 7-quater del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-quater (Organizzazione del dipartimento di
prevenzione). - 1. Il dipartimento di prevenzione opera
nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia
organizzativa e contabile ed e' organizzato in centri di
costo e di responsabilita'. Il direttore del dipartimento
e' scelto dal direttore generale tra i direttori di
struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni
di anzianita' di funzione e risponde alla direzione
aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali,
dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione
alle risorse assegnate.
2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree
dipartimentali di sanita' pubblica, della tutela della
salute negli ambienti di lavoro e della sanita' pubblica
veterinaria, prevedendo strutture organizzative
specificamente dedicate a:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanita' animale;
e) igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi
o in unita' operative, in rapporto all'omogeneita' della
disciplina di riferimento e alle funzioni attribuite,
nonche' alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino
di utenza.
4. Le strutture organizzative dell'area di sanita'
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali
centri di responsabilita', dotati di autonomia
tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della
struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento
degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione
delle disposizioni normative e regolamentari regionali,
nazionali ed internazionali, nonche' della gestione delle
risorse economiche attribuite.
5. Nella regolamentazione del dipartimento di