Page 50 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 50

prevenzione,  le  regioni  possono  prevedere,  secondo  le
                      articolazioni organizzative adottate, la  disciplina  delle
                      funzioni di medicina legale e necroscopica ovvero di  altre
                      funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali  di
                      assistenza.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
                      legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla presente
                      legge:
                          «Art. 15 (Disciplina della  dirigenza  medica  e  delle
                      professioni sanitarie). - 1. Fermo  restando  il  principio
                      dell'invarianza della  spesa,  la  dirigenza  sanitaria  e'
                      collocata  in  un  unico  ruolo,   distinto   per   profili
                      professionali,  e  in  un  unico  livello,  articolato   in
                      relazione  alle  diverse  responsabilita'  professionali  e
                      gestionali. In sede di contrattazione collettiva  nazionale
                      sono  previste,  in  conformita'   ai   principi   e   alle
                      disposizioni del presente decreto, criteri generali per  la
                      graduazione  delle  funzioni   dirigenziali   nonche'   per
                      l'assegnazione,  valutazione  e  verifica  degli  incarichi
                      dirigenziali e per l'attribuzione del relativo  trattamento
                      economico accessorio correlato alle funzioni  attribuite  e
                      alle connesse responsabilita' del risultato.
                          2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata  dal  decreto
                      legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
                      modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
                          3.    L'attivita'    dei    dirigenti    sanitari    e'
                      caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni  e
                      funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
                      di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
                      verifica,  sono  progressivamente   ampliati.   L'autonomia
                      tecnico-professionale, con le connesse responsabilita',  si
                      esercita     nel     rispetto     della      collaborazione
                      multiprofessionale, nell'ambito di  indirizzi  operativi  e
                      programmi di attivita' promossi, valutati  e  verificati  a
                      livello    dipartimentale    e    aziendale,    finalizzati
                      all'efficace utilizzo delle  risorse  e  all'erogazione  di
                      prestazioni appropriate e di  qualita'.  Il  dirigente,  in
                      relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati  da
                      realizzare  e  alle   specifiche   funzioni   allo   stesso
                      attribuite,  e'  responsabile  del   risultato   anche   se
                      richiedente  un   impegno   orario   superiore   a   quello
                      contrattualmente definito.
                          4.  All'atto  della  prima  assunzione,  al   dirigente
                      sanitario sono affidati compiti professionali  con  precisi
                      ambiti  di  autonomia  da  esercitare  nel  rispetto  degli
                      indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
                      attribuite funzioni di collaborazione e  corresponsabilita'
                      nella gestione delle attivita'. A tali  fini  il  dirigente
                      responsabile  della  struttura  predispone  e  assegna   al
                      dirigente  un  programma  di   attivita'   finalizzato   al
                      raggiungimento   degli   obiettivi    prefissati    e    al
                      perfezionamento delle competenze  tecnico  professionali  e
                      gestionali riferite  alla  struttura  di  appartenenza.  In
                      relazione alla natura e alle caratteristiche dei  programmi
                      da realizzare, alle attitudini  e  capacita'  professionali
                      del  singolo  dirigente,   accertate   con   le   procedure
                      valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
                      cinque anni di  attivita'  con  valutazione  positiva  sono
                      attribuite funzioni di natura professionale anche  di  alta
                      specializzazione,  di   consulenza,   studio   e   ricerca,
                      ispettive, di verifica e  di  controllo,  nonche',  possono
                      essere  attribuiti  incarichi  di  direzione  di  strutture
                      semplici.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55