Page 55 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche
normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il
lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un
termine, non costituiscono rapporti di lavoro;
c-bis) i richiami in servizio del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con
l'Amministrazione.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto
legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi'
come definiti dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al
centro per l'impiego entro il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma
4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
a tempo determinato, purche' di durata non superiore a
cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque
recedere da essi trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'art. 2118 del codice civile. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di
cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, all'art. 4, comma 14-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 6, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento
delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata
la necessita' di garantire la costante erogazione del
servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza
temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni
caso non si applica l'art. 5, comma 4-bis, del presente
decreto.
4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che
limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa di
personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi
dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo
determinato del personale del medesimo Servizio sanitario
nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in
considerazione della necessita' di garantire la costante
erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui