Page 54 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 54

dirigenziali  apicali  o   che   abbiano   conseguito   una
                      particolare  specializzazione  professionale,  culturale  e
                      scientifica desumibile  dalla  formazione  universitaria  e
                      post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
                      concrete  esperienze  di  lavoro  e  che  non  godano   del
                      trattamento di quiescenza. I  contratti  hanno  durata  non
                      inferiore a due anni e non superiore  a  cinque  anni,  con
                      facolta' di rinnovo.
                          2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
                      possono  stipulare,  oltre  a  quelli  previsti  dal  comma
                      precedente, contratti a tempo determinato,  in  numero  non
                      superiore  rispettivamente  al  cinque  per   cento   della
                      dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione
                      della dirigenza medica, nonche' al cinque per  cento  della
                      dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e
                      amministrativa,  fermo  restando  che,  ove   le   predette
                      percentuali determinino valori non interi,  si  applica  in
                      ogni  caso  il  valore   arrotondato   per   difetto,   per
                      l'attribuzione  di  incarichi   di   natura   dirigenziale,
                      relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti  di
                      provata  competenza  che  non  godano  del  trattamento  di
                      quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea  e
                      di  specifici  requisiti  coerenti  con  le  esigenze   che
                      determinano il conferimento dell'incarico.».
                          -  Per  il  testo  dell'art.  17  del  citato   decreto
                      legislativo n.  502  del  1992,  si  veda  nei  riferimenti
                      normativi all'art. 2.
                          - Il titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
                      n. 150, e successive modificazioni (Attuazione della  legge
                      4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
                      produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
                      trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni),    reca
                      «Misurazione, valutazione e trasparenza della performance».
                          - Si riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  32,  del
                      decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
                      modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
                      urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
                      competitivita' economica):
                          «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
                      pubblico). - (Omissis).
                          32. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
                      presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di  cui
                      all'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
                      2001  che,  alla  scadenza  di  un  incarico   di   livello
                      dirigenziale,  anche  in   dipendenza   dei   processi   di
                      riorganizzazione, non intendono, anche in  assenza  di  una
                      valutazione negativa, confermare  l'incarico  conferito  al
                      dirigente, conferiscono  al  medesimo  dirigente  un  altro
                      incarico, anche  di  valore  economico  inferiore.  Non  si
                      applicano   le   eventuali   disposizioni    normative    e
                      contrattuali piu' favorevoli; a  decorrere  dalla  medesima
                      data e' abrogato l'art. 19, comma 1-ter,  secondo  periodo,
                      del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta  fermo  che,
                      nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente  viene
                      conferito un incarico di livello generale o di livello  non
                      generale, a  seconda,  rispettivamente,  che  il  dirigente
                      appartenga alla prima o alla seconda fascia.».
                          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
                      legislativo 6 settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della
                      direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
                      a tempo determinato concluso dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal
                      CES", come modificato dalla presente legge:
                          «Art. 10 (Esclusioni e  discipline  specifiche).  -  1.
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59