Page 54 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con
facolta' di rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero non
superiore rispettivamente al cinque per cento della
dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione
della dirigenza medica, nonche' al cinque per cento della
dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa, fermo restando che, ove le predette
percentuali determinino valori non interi, si applica in
ogni caso il valore arrotondato per difetto, per
l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale,
relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di
provata competenza che non godano del trattamento di
quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e
di specifici requisiti coerenti con le esigenze che
determinano il conferimento dell'incarico.».
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Il titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, e successive modificazioni (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), reca
«Misurazione, valutazione e trasparenza della performance».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - (Omissis).
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 che, alla scadenza di un incarico di livello
dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una
valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al
dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro
incarico, anche di valore economico inferiore. Non si
applicano le eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima
data e' abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo,
del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che,
nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene
conferito un incarico di livello generale o di livello non
generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente
appartenga alla prima o alla seconda fascia.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES", come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Esclusioni e discipline specifiche). - 1.