Page 53 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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struttura complessa, e' attribuito dal direttore  generale,
                      su proposta del  direttore  della  struttura  complessa  di
                      afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio  di
                      almeno cinque anni nella disciplina oggetto  dell'incarico.
                      L'incarico di responsabile di  struttura  semplice,  intesa
                      come  articolazione  interna   di   un   dipartimento,   e'
                      attribuito dal  direttore  generale,  sentiti  i  direttori
                      delle strutture complesse di afferenza al dipartimento,  su
                      proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente  con
                      un'anzianita' di  servizio  di  almeno  cinque  anni  nella
                      disciplina  oggetto  dell'incarico.  Gli  incarichi   hanno
                      durata non inferiore a tre anni e non  superiore  a  cinque
                      anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
                      da conseguire, la durata, salvo i casi di  revoca,  nonche'
                      il corrispondente  trattamento  economico  degli  incarichi
                      sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
                          7-quinquies.  Per  il  conferimento  dell'incarico   di
                      struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
                      a tempo determinato di cui all'art. 15-septies.
                          8.  L'attestato  di  formazione  manageriale   di   cui
                      all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del  Presidente
                      della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come  modificato
                      dall'art.  16-quinquies,   deve   essere   conseguito   dai
                      dirigenti con incarico di direzione di struttura  complessa
                      entro  un  anno  dall'inizio  dell'incarico;   il   mancato
                      superamento  del  primo  corso,  attivato   dalla   regione
                      successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
                      decadenza dall'incarico stesso. I  dirigenti  sanitari  con
                      incarico quinquennale alla data di entrata  in  vigore  del
                      decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono  tenuti  a
                      partecipare  al  primo  corso  di  formazione   manageriale
                      programmato   dalla   regione;   i   dirigenti   confermati
                      nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
                      formazione manageriale.
                          9.  I  contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro
                      disciplinano le modalita' di salvaguardia  del  trattamento
                      economico fisso dei dirigenti in  godimento  alla  data  di
                      entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,
                      n. 229.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 15-ter,  comma  2,  del
                      citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato
                      dalla presente legge:
                          «2. Gli incarichi di struttura complessa  hanno  durata
                      da cinque a sette anni, con  facolta'  di  rinnovo  per  lo
                      stesso periodo o per periodo piu' breve.».
                          - Si riporta  il  testo  dei  commi  1  e  2  dell'art.
                      15-septies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo  n.
                      502 del 1992, come modificati dalla presente legge:
                          «15-septies (Contratti a tempo  determinato).  -  1.  I
                      direttori  generali   possono   conferire   incarichi   per
                      l'espletamento di funzioni di particolare  rilevanza  e  di
                      interesse strategico mediante la  stipula  di  contratti  a
                      tempo determinato  e  con  rapporto  di  lavoro  esclusivo,
                      rispettivamente entro i limiti  del  due  per  cento  della
                      dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due  per
                      cento della  dotazione  organica  complessiva  degli  altri
                      ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le  predette
                      percentuali determinino valori non interi,  si  applica  in
                      ogni caso il valore arrotondato per difetto, a laureati  di
                      particolare e comprovata qualificazione  professionale  che
                      abbiano svolto attivita' in organismi ed  enti  pubblici  o
                      privati  o  aziende  pubbliche  o  private  con  esperienza
                      acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
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