Page 56 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 56

al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
                      caso non trova  applicazione  l'art.  5,  comma  4-bis  del
                      presente decreto.
                          5. Sono esclusi i rapporti instaurati  con  le  aziende
                      che esercitano il commercio di  esportazione,  importazione
                      ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
                          6. Restano in vigore le discipline di cui  all'art.  8,
                      comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  all'art.  10
                      della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'art. 75 della legge
                      23 dicembre 2000, n. 388.
                          7. La individuazione, anche in misura non uniforme,  di
                      limiti  quantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del
                      contratto a tempo determinato stipulato ai sensi  dell'art.
                      1, comma 1, e' affidata ai contratti  collettivi  nazionali
                      di lavoro stipulati  dai  sindacati  comparativamente  piu'
                      rappresentativi. Sono in ogni caso  esenti  da  limitazioni
                      quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
                            a) nella fase di  avvio  di  nuove  attivita'  per  i
                      periodi  che  saranno  definiti  dai  contratti  collettivi
                      nazionali di  lavoro  anche  in  misura  non  uniforme  con
                      riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
                            b)  per  ragioni  di  carattere  sostitutivo,  o   di
                      stagionalita', ivi  comprese  le  attivita'  gia'  previste
                      nell'elenco  allegato  al  decreto  del  Presidente   della
                      Repubblica  7  ottobre  1963,   n.   1525,   e   successive
                      modificazioni;
                            c)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici
                      programmi radiofonici o televisivi;
                            d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni.
                          8.
                          9.
                          10.».
                          - Si riporta il testo dell'art.  5,  comma  4-bis,  del
                      citato decreto legislativo n. 368 del 2001:
                          «Art. 5 (Scadenza del termine e  sanzioni.  Successione
                      dei contratti). -  (Omissis).
                          4-bis. Ferma restando la disciplina  della  successione
                      di contratti di cui  ai  commi  precedenti  e  fatte  salve
                      diverse disposizioni di contratti  collettivi  stipulati  a
                      livello  nazionale,  territoriale  o   aziendale   con   le
                      organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
                      rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto  di
                      successione di contratti a termine per  lo  svolgimento  di
                      mansioni equivalenti il rapporto di lavoro  fra  lo  stesso
                      datore   di   lavoro   e   lo   stesso   lavoratore   abbia
                      complessivamente superato i trentasei mesi  comprensivi  di
                      proroghe  e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi   di
                      interruzione che intercorrono tra un contratto  e  l'altro,
                      il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
                      sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo  massimo
                      di trentasei mesi si tiene altresi' conto  dei  periodi  di
                      missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
                      i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis  dell'art.  1
                      del presente decreto e del comma 4 dell'art. 20 del decreto
                      legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
                      modificazioni, inerente alla somministrazione di  lavoro  a
                      tempo determinato. In deroga a quanto  disposto  dal  primo
                      periodo  del  presente  comma,  un   ulteriore   successivo
                      contratto a termine fra gli  stessi  soggetti  puo'  essere
                      stipulato per una sola volta, a condizione che  la  stipula
                      avvenga  presso  la  direzione   provinciale   del   lavoro
                      competente  per  territorio  e  con  l'assistenza   di   un
                      rappresentante  di  una  delle   organizzazioni   sindacali
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61