Page 56 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
caso non trova applicazione l'art. 5, comma 4-bis del
presente decreto.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende
che esercitano il commercio di esportazione, importazione
ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'art. 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'art. 10
della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'art. 75 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art.
1, comma 1, e' affidata ai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni
quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i
periodi che saranno definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con
riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste
nell'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni.
8.
9.
10.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4-bis, del
citato decreto legislativo n. 368 del 2001:
«Art. 5 (Scadenza del termine e sanzioni. Successione
dei contratti). - (Omissis).
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo
di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1
del presente decreto e del comma 4 dell'art. 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali