Page 46 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore  generale
            una terna  di  candidati  idonei  formata  sulla  base  dei  migliori
            punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato  da
            nominare nell'ambito della terna predisposta dalla  commissione;  ove
            intenda nominare uno dei due candidati che non  hanno  conseguito  il
            migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda
            sanitaria interessata puo' preventivamente  stabilire  che,  nei  due
            anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in
            cui  il  dirigente  a  cui  e'  stato  conferito  l'incarico  dovesse
            dimettersi  o  decadere,  si  procede  alla  sostituzione  conferendo
            l'incarico ad uno dei due professionisti facenti  parte  della  terna
            iniziale;

              c) la nomina dei  responsabili  di  unita'  operativa  complessa  a
            direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa
            con il rettore, sentito  il  dipartimento  universitario  competente,
            ovvero, laddove  costituita,  la  competente  struttura  di  raccordo
            interdipartimentale,  sulla  base  del   curriculum   scientifico   e
            professionale del responsabile da nominare;

              d)  il  profilo  professionale  del  dirigente  da  incaricare,   i
            curricula  dei  candidati,  la  relazione  della  commissione,   sono
            pubblicati sul sito internet dell'azienda prima  della  nomina.  Sono
            altresi' pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta  da
            parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I
            curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina  sono  pubblicati
            sul  sito  dell'ateneo   e   dell'azienda   ospedaliero-universitaria
            interessati.

              7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa e' soggetto a
            conferma al termine di un periodo di prova di sei  mesi,  prorogabile
            di altri sei, a decorrere dalla data  di  nomina  a  detto  incarico,
            sulla base della valutazione di cui al comma 5.

              7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice,  intesa
            come articolazione interna di una struttura complessa, e'  attribuito
            dal direttore generale, su proposta  del  direttore  della  struttura
            complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di  servizio
            di  almeno  cinque  anni  nella  disciplina  oggetto   dell'incarico.
            L'incarico  di  responsabile  di  struttura  semplice,  intesa   come
            articolazione interna di un dipartimento, e' attribuito dal direttore
            generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di  afferenza
            al dipartimento, su proposta del  direttore  di  dipartimento,  a  un
            dirigente con un'anzianita' di servizio di almeno cinque  anni  nella
            disciplina oggetto dell'incarico.  Gli  incarichi  hanno  durata  non
            inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con  possibilita'
            di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata,  salvo
            i casi di revoca, nonche'  il  corrispondente  trattamento  economico
            degli  incarichi  sono  definiti  dalla   contrattazione   collettiva
            nazionale.

              7-quinquies.  Per  il  conferimento  dell'incarico   di   struttura
            complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato
            di cui all'articolo 15-septies.»;

              e) all'articolo 15-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
              «2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da  cinque  a
            sette anni, con facolta' di rinnovo  per  lo  stesso  periodo  o  per
            periodo piu' breve»;

              e-bis) all'articolo 15-septies, comma 1, primo periodo, le  parole:
            "entro il limite del due per cento  della  dotazione  organica  della
            dirigenza," sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente entro  i
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