Page 45 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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c) all'articolo 15, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica
annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le
modalita' definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei
principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, nonche' a una valutazione al termine
dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai risultati
raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione
continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore
generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalita'
definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la
verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di
responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura
complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita' e la
qualita' delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli
obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede
di discussione di budget, in base alle risorse professionali,
tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli
indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione
delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso
appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si
tiene conto nella valutazione professionale allo scadere
dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale
determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122»;
d) all'articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: «e
secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo
e' soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie,
e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle
norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva,
disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui
l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base dei
seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal
direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di
struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale
nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei
direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre
direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede
l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla
nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad
individuare almeno un componente della commissione direttore di
struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la
predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre
componenti sorteggiati; in caso di parita' di voti e' eletto il
componente piu' anziano. In caso di parita' nelle deliberazioni della
commissione prevale il voto del presidente;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del
dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli