Page 45 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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c) all'articolo 15, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
              «5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti  a  una  verifica
            annuale  correlata  alla  retribuzione  di  risultato,   secondo   le
            modalita' definite dalle regioni, le quali tengono  conto  anche  dei
            principi del titolo II del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
            150, e successive modificazioni, nonche' a una valutazione al termine
            dell'incarico, attinente alle attivita' professionali,  ai  risultati
            raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi  di  formazione
            continua, effettuata dal Collegio  tecnico,  nominato  dal  direttore
            generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalita'
            definite  dalla  contrattazione  nazionale.  Gli  strumenti  per   la
            verifica annuale dei dirigenti medici  e  sanitari  con  incarico  di
            responsabile  di  struttura  semplice,  di  direzione  di   struttura
            complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita' e  la
            qualita'  delle  prestazioni  sanitarie  erogate  in  relazione  agli
            obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede
            di  discussione  di  budget,  in  base  alle  risorse  professionali,
            tecnologiche e  finanziarie  messe  a  disposizione,  registrano  gli
            indici di soddisfazione degli utenti e  provvedono  alla  valutazione
            delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite  l'uso
            appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche  si
            tiene   conto   nella   valutazione   professionale   allo    scadere
            dell'incarico.  L'esito  positivo  della  valutazione   professionale
            determina la  conferma  nell'incarico  o  il  conferimento  di  altro
            incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda,
            fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto
            legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
            legge 30 luglio 2010, n. 122»;

              d) all'articolo 15, comma 7, secondo  periodo,  le  parole  da:  «e
            secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo
            e' soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
              «7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie,
            e nei limiti del numero delle strutture complesse previste  dall'atto
            aziendale di cui all'articolo 3,  comma  1-bis,  tenuto  conto  delle
            norme  in  materia   stabilite   dalla   contrattazione   collettiva,
            disciplinano i criteri e  le  procedure  per  il  conferimento  degli
            incarichi di direzione di  struttura  complessa,  previo  avviso  cui
            l'azienda e' tenuta a  dare  adeguata  pubblicita',  sulla  base  dei
            seguenti principi:
              a) la selezione viene effettuata da una  commissione  composta  dal
            direttore sanitario dell'azienda interessata e da  tre  direttori  di
            struttura  complessa  nella  medesima  disciplina  dell'incarico   da
            conferire, individuati  tramite  sorteggio  da  un  elenco  nazionale
            nominativo  costituito  dall'insieme  degli  elenchi  regionali   dei
            direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali  del
            Servizio  sanitario  nazionale.  Qualora  fossero   sorteggiati   tre
            direttori di struttura complessa della medesima regione ove  ha  sede
            l'azienda interessata alla copertura del posto, non si  procede  alla
            nomina del terzo sorteggiato e si  prosegue  nel  sorteggio  fino  ad
            individuare almeno  un  componente  della  commissione  direttore  di
            struttura complessa in regione diversa  da  quella  ove  ha  sede  la
            predetta azienda. La commissione  elegge  un  presidente  tra  i  tre
            componenti sorteggiati; in caso di  parita'  di  voti  e'  eletto  il
            componente piu' anziano. In caso di parita' nelle deliberazioni della
            commissione prevale il voto del presidente;

              b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale  del
            dirigente da incaricare.  Sulla  base  dell'analisi  comparativa  dei
            curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto  anche  riguardo
            alle necessarie competenze organizzative  e  gestionali,  dei  volumi
            dell'attivita' svolta, dell'aderenza al  profilo  ricercato  e  degli
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