Page 44 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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(( Dirigenza sanitaria e governo clinico

              1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
            modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              0a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo e'  sostituito
            dal seguente: "Sono organi dell'azienda  il  direttore  generale,  il
            collegio di direzione e il collegio sindacale.";
              a) all'articolo 3-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
              «3. La regione provvede alla nomina dei  direttori  generali  delle
            aziende e degli enti del  Servizio  sanitario  regionale,  attingendo
            obbligatoriamente  all'elenco  regionale  di  idonei,   ovvero   agli
            analoghi  elenchi  delle  altre  regioni,  costituiti  previo  avviso
            pubblico  e  selezione  effettuata,  secondo  modalita'   e   criteri
            individuati dalla regione, da parte  di  una  commissione  costituita
            dalla  regione  medesima  in  prevalenza  tra  esperti  indicati   da
            qualificate  istituzioni  scientifiche  indipendenti,  di   cui   uno
            designato dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali,
            senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Gli
            elenchi sono aggiornati almeno  ogni  due  anni.  Alla  selezione  si
            accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata  esperienza
            dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel   campo   delle   strutture
            sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia  gestionale
            e  con  diretta  responsabilita'  delle  risorse  umane,  tecniche  o
            finanziarie, nonche' di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla
            regione.  La  regione  assicura,  anche  mediante  il  proprio   sito
            Internet, adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
            di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il
            rettore  per  la   nomina   del   direttore   generale   di   aziende
            ospedaliero-universitarie.»;

              b) all'articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo e' sostituito  dal
            seguente:
              «Al  fine  di  assicurare   una   omogeneita'   nella   valutazione
            dell'attivita' dei direttori generali, le regioni concordano, in sede
            di Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome,  criteri  e
            sistemi per valutare e  verificare  tale  attivita',  sulla  base  di
            obiettivi di salute e  di  funzionamento  dei  servizi  definiti  nel
            quadro della programmazione regionale,  con  particolare  riferimento
            all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei
            servizi sanitari e al rispetto degli  equilibri  economico-finanziari
            di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti
            anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.»;

              b-bis) all'articolo 7-quater:

              1)  al  comma  1,  secondo  periodo,  la  parola:  "dirigenti"   e'
            sostituita dalle seguenti:  "direttori  di  struttura  complessa  del
            dipartimento" ;

              2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
              "4.  Le  strutture  organizzative  dell'area  di  sanita'  pubblica
            veterinaria  e  sicurezza  alimentare   operano   quali   centri   di
            responsabilita',   dotati   di   autonomia    tecnico-funzionale    e
            organizzativa   nell'ambito   della   struttura   dipartimentale,   e
            rispondono  del  perseguimento  degli  obiettivi   dipartimentali   e
            aziendali,   dell'attuazione   delle   disposizioni    normative    e
            regolamentari regionali, nazionali ed internazionali,  nonche'  della
            gestione delle risorse economiche attribuite";

              3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "ovvero
            di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli  essenziali  di
            assistenza ";
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