Page 44 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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(( Dirigenza sanitaria e governo clinico
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Sono organi dell'azienda il direttore generale, il
collegio di direzione e il collegio sindacale.";
a) all'articolo 3-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo
obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli
analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso
pubblico e selezione effettuata, secondo modalita' e criteri
individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita
dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da
qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno
designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si
accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza
dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture
sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale
e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, nonche' di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla
regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito
Internet, adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il
rettore per la nomina del direttore generale di aziende
ospedaliero-universitarie.»;
b) all'articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
«Al fine di assicurare una omogeneita' nella valutazione
dell'attivita' dei direttori generali, le regioni concordano, in sede
di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e
sistemi per valutare e verificare tale attivita', sulla base di
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel
quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei
servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari
di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti
anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.»;
b-bis) all'articolo 7-quater:
1) al comma 1, secondo periodo, la parola: "dirigenti" e'
sostituita dalle seguenti: "direttori di struttura complessa del
dipartimento" ;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le strutture organizzative dell'area di sanita' pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di
responsabilita', dotati di autonomia tecnico-funzionale e
organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e
rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e
aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e
regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonche' della
gestione delle risorse economiche attribuite";
3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero
di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di
assistenza ";