Page 43 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.".
- Si riporta il testo dell'art. 13 del regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie):
«Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo e' diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:
1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4.
agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.».
Capo I
Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e
sanitaria
(( Art. 3 bis
Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari
1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi
relativi alla propria attivita', le aziende sanitarie, nell'ambito
della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le
necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la
prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi.
Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello
nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico.
))
Capo I
Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e
sanitaria
Art. 4