Page 43 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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percentuale  di  invalidita'  pari  a  5  si   applica   un
                      coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,5,  per  un  punto
                      percentuale  di  invalidita'  pari  a  6  si   applica   un
                      coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,7,  per  un  punto
                      percentuale  di  invalidita'  pari  a  7  si   applica   un
                      coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,9,  per  un  punto
                      percentuale  di  invalidita'  pari  a  8  si   applica   un
                      coefficiente  moltiplicatore  pari  a  2,1,  per  un  punto
                      percentuale  di  invalidita'  pari  a  9  si   applica   un
                      coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.".
                          - Si riporta il testo dell'art. 13 del regio decreto 18
                      dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per  l'attuazione  del
                      codice di procedura civile e disposizioni transitorie):
                          «Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). -  Presso  ogni
                      tribunale e' istituito  un  albo  dei  consulenti  tecnici.
                      L'albo e' diviso in categorie.
                          Debbono essere sempre comprese nell'albo le  categorie:
                      1. medico-chirurgica; 2. industriale;  3.  commerciale;  4.
                      agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.».





                                                              Capo I

                        Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e
                                                        sanitaria





                                        (( Art. 3 bis


                         Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari

              1. Al fine di ridurre i costi  connessi  al  complesso  dei  rischi
            relativi alla propria attivita', le  aziende  sanitarie,  nell'ambito
            della loro organizzazione e senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
            della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e  adottano  le
            necessarie soluzioni per la gestione  dei  rischi  medesimi,  per  la
            prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri  assicurativi.
            Il  Ministero  della  salute  e  le  regioni  monitorano,  a  livello
            nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio  clinico.
            ))





                                                              Capo I

                        Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e
                                                        sanitaria





                                           Art. 4
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