Page 42 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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attivita'  produttive,  in   misura   corrispondente   alla
                      variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per
                      le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.».
                          «Art.  139  (Danno  biologico  per  lesioni  di   lieve
                      entita'). - 1. Il  risarcimento  del  danno  biologico  per
                      lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
                      alla circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e'
                      effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
                            a)  a  titolo  di  danno  biologico  permanente,   e'
                      liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove
                      per  cento  un  importo  crescente  in  misura   piu'   che
                      proporzionale in relazione ad  ogni  punto  percentuale  di
                      invalidita';   tale   importo   e'   calcolato   in    base
                      all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita'
                      del relativo coefficiente secondo la  correlazione  esposta
                      nel comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce  con  il
                      crescere dell'eta'  del  soggetto  in  ragione  dello  zero
                      virgola cinque per cento per ogni anno di  eta'  a  partire
                      dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto  e'
                      pari ad euro settecentocinquantanove virgola quattro;
                            b)  a  titolo  di  danno  biologico  temporaneo,   e'
                      liquidato  un  importo  di  euro  quarantaquattro   virgola
                      ventotto (194) per ogni giorno di inabilita'  assoluta;  in
                      caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento,
                      la  liquidazione  avviene  in  misura  corrispondente  alla
                      percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
                          2. Agli effetti di cui al comma 1 per  danno  biologico
                      si   intende   la   lesione   temporanea    o    permanente
                      all'integrita' psico-fisica della persona  suscettibile  di
                      accertamento   medico-legale   che   esplica   un'incidenza
                      negativa  sulle  attivita'  quotidiane  e   sugli   aspetti
                      dinamico-relazionali   della    vita    del    danneggiato,
                      indipendentemente  da  eventuali  ripercussioni  sulla  sua
                      capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni  di
                      lieve entita', che non siano suscettibili  di  accertamento
                      clinico strumentale obiettivo, non  potranno  dar  luogo  a
                      risarcimento per danno biologico permanente.
                          3. L'ammontare del danno biologico liquidato  ai  sensi
                      del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
                      superiore ad un quinto, con equo e  motivato  apprezzamento
                      delle condizioni soggettive del danneggiato.
                          4. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
                      deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
                      Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
                      lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  della
                      giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive,  si
                      provvede alla  predisposizione  di  una  specifica  tabella
                      delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese  tra
                      uno e nove punti di invalidita'.
                          5. Gli importi indicati nel  comma  1  sono  aggiornati
                      annualmente  con  decreto  del  Ministro  delle   attivita'
                      produttive,  in  misura  corrispondente   alla   variazione
                      dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
                      di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
                          6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma  1,
                      lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari  a
                      1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
                      un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica  un
                      coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,1,  per  un  punto
                      percentuale  di  invalidita'  pari  a  3  si   applica   un
                      coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,2,  per  un  punto
                      percentuale  di  invalidita'  pari  a  4  si   applica   un
                      coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,3,  per  un  punto
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