Page 42 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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attivita' produttive, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.».
«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve
entita'). - 1. Il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e'
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e'
liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove
per cento un importo crescente in misura piu' che
proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di
invalidita'; tale importo e' calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita'
del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta
nel comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il
crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello zero
virgola cinque per cento per ogni anno di eta' a partire
dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e'
pari ad euro settecentocinquantanove virgola quattro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e'
liquidato un importo di euro quarantaquattro virgola
ventotto (194) per ogni giorno di inabilita' assoluta; in
caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento,
la liquidazione avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di
lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento
clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a
risarcimento per danno biologico permanente.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive, si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella
delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
uno e nove punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1,
lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a
1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto