Page 41 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
                      principi:
                          (Omissis).
                          e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto  a
                      stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti
                      dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
                      professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
                      dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
                      stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
                      relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
                      assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
                      negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
                      Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
                      professionisti;».
                          - Si riporta il testo degli  articoli  138  e  139  del
                      decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice  delle
                      assicurazioni private):
                          «Art. 138 (Danno biologico per  lesioni  di  non  lieve
                      entita'). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
                      previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
                      proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
                      Ministro delle attivita' produttive, con  il  Ministro  del
                      lavoro e delle politiche sociali e con  il  Ministro  della
                      giustizia,  si  provvede  alla   predisposizione   di   una
                      specifica  tabella  unica  su  tutto  il  territorio  della
                      Repubblica:
                            a)  delle  menomazioni  alla  integrita'  psicofisica
                      comprese tra dieci e cento punti;
                            b)  del  valore  pecuniario  da  attribuire  ad  ogni
                      singolo punto di invalidita' comprensiva  dei  coefficienti
                      di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
                          2. La tabella unica  nazionale  e'  redatta  secondo  i
                      seguenti principi e criteri:
                            a) agli effetti della tabella per danno biologico  si
                      intende la lesione temporanea o  permanente  all'integrita'
                      psico-fisica della  persona  suscettibile  di  accertamento
                      medico-legale  che  esplica  un'incidenza  negativa   sulle
                      attivita' quotidiane e sugli  aspetti  dinamico-relazionali
                      della vita del danneggiato, indipendentemente da  eventuali
                      ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
                            b) la tabella  dei  valori  economici  si  fonda  sul
                      sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado
                      di invalidita';
                            c)  il  valore  economico  del  punto   e'   funzione
                      crescente della percentuale di  invalidita'  e  l'incidenza
                      della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali  della
                      vita del danneggiato cresce in modo piu' che  proporzionale
                      rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
                            d)  il  valore  economico  del  punto   e'   funzione
                      decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
                      di   mortalita'   elaborate   dall'ISTAT,   al   tasso   di
                      rivalutazione pari all'interesse legale;
                            e) il danno biologico temporaneo inferiore  al  cento
                      per cento e'  determinato  in  misura  corrispondente  alla
                      percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
                          3. Qualora la menomazione accertata incida  in  maniera
                      rilevante   su   specifici   aspetti   dinamico-relazionali
                      personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della
                      tabella unica nazionale puo' essere aumentato  dal  giudice
                      sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento
                      delle condizioni soggettive del danneggiato.
                          4. Gli importi stabiliti nella tabella unica  nazionale
                      sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle
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