Page 41 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
(Omissis).
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;».
- Si riporta il testo degli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve
entita'). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica
comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni
singolo punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti
di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale e' redatta secondo i
seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si
intende la lesione temporanea o permanente all'integrita'
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul
sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado
di invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione
crescente della percentuale di invalidita' e l'incidenza
della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato cresce in modo piu' che proporzionale
rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione
decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di
rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento
per cento e' determinato in misura corrispondente alla
percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera
rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della
tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice
sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale
sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle