Page 34 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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sull'attivita' libero professionale. La verifica del
programma sperimentale per lo svolgimento della attivita'
libero professionale intramuraria, presso gli studi
professionali collegati in rete di cui al comma 4, e'
effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione
interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In
caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo
contestualmente termine al programma sperimentale, puo'
consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente
allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario
regionale ove si e' svolto il programma sperimentale, lo
svolgimento della attivita' libero professionale
intramuraria presso gli studi professionali collegati in
rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda
del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o
provincia autonoma interessata. In caso di verifica
negativa, tale attivita' cessa entro il 28 febbraio 2015.
Degli esiti delle verifiche regionali viene data
informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale
di cui all'art. 15-quattuordecies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera,
azienda ospedaliera universitaria, policlinico
universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto
pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con
riferimento alle singole unita' operative, i volumi di
attivita' istituzionale e di attivita' libero-professionale
intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti
assicurano adeguata pubblicita' ed informazione
relativamente ai piani, con riferimento, in particolare,
alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture
ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle
associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio
di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o,
qualora esso non sia costituito, della commissione
paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente
articolo. Tali informazioni devono in particolare
riguardare le condizioni di esercizio dell'attivita'
istituzionale e di quella libero-professionale
intramuraria, nonche' i criteri che regolano l'erogazione
delle prestazioni e le priorita' di accesso.
6. I piani sono presentati alla regione o provincia
autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre
anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o
provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni
o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione.
In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono
presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima
ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i
successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la
regione o provincia autonoma trasmette il piano al
Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla
trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del
Ministero della salute, i piani si intendono operativi.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai
commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri
sostitutivi, la decurtazione della retribuzione di