Page 34 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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sull'attivita'  libero  professionale.  La   verifica   del
                      programma sperimentale per lo svolgimento  della  attivita'
                      libero  professionale  intramuraria,   presso   gli   studi
                      professionali collegati in rete  di  cui  al  comma  4,  e'
                      effettuata,  entro  il  28  febbraio  2015,  dalla  regione
                      interessata, in base a criteri fissati con accordo  sancito
                      dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
                      regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  In
                      caso di verifica positiva,  la  regione  medesima,  ponendo
                      contestualmente termine  al  programma  sperimentale,  puo'
                      consentire in via permanente  ed  ordinaria,  limitatamente
                      allo  specifico  ente  o  azienda  del  Servizio  sanitario
                      regionale ove si e' svolto il  programma  sperimentale,  lo
                      svolgimento   della    attivita'    libero    professionale
                      intramuraria presso gli studi  professionali  collegati  in
                      rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o  azienda
                      del Servizio sanitario regionale,  provvede  la  regione  o
                      provincia  autonoma  interessata.  In  caso   di   verifica
                      negativa, tale attivita' cessa entro il 28  febbraio  2015.
                      Degli  esiti   delle   verifiche   regionali   viene   data
                      informazione al Parlamento attraverso la relazione  annuale
                      di cui all'art. 15-quattuordecies del  decreto  legislativo
                      30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
                          5. Ogni azienda sanitaria locale, azienda  ospedaliera,
                      azienda     ospedaliera     universitaria,      policlinico
                      universitario  a  gestione  diretta  ed  IRCCS  di  diritto
                      pubblico predispone un piano  aziendale,  concernente,  con
                      riferimento alle singole  unita'  operative,  i  volumi  di
                      attivita' istituzionale e di attivita' libero-professionale
                      intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed  istituti
                      assicurano    adeguata    pubblicita'    ed    informazione
                      relativamente ai piani, con  riferimento,  in  particolare,
                      alla loro esposizione nell'ambito delle  proprie  strutture
                      ospedaliere  ed  all'informazione   nei   confronti   delle
                      associazioni degli utenti, sentito il parere  del  Collegio
                      di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo  30
                      dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  o,
                      qualora  esso  non  sia   costituito,   della   commissione
                      paritetica di sanitari di  cui  al  comma  4  del  presente
                      articolo.   Tali   informazioni   devono   in   particolare
                      riguardare  le  condizioni  di   esercizio   dell'attivita'
                      istituzionale    e    di    quella     libero-professionale
                      intramuraria, nonche' i criteri che  regolano  l'erogazione
                      delle prestazioni e le priorita' di accesso.
                          6. I piani sono presentati  alla  regione  o  provincia
                      autonoma competente, in fase di prima  applicazione,  entro
                      quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
                      legge e, successivamente, entro un limite  massimo  di  tre
                      anni dall'approvazione del piano precedente. La  regione  o
                      provincia autonoma approva il piano, o richiede  variazioni
                      o chiarimenti, entro sessanta giorni  dalla  presentazione.
                      In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono
                      presentati entro sessanta giorni dalla  richiesta  medesima
                      ed esaminati dalla regione o  provincia  autonoma  entro  i
                      successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione,  la
                      regione  o  provincia  autonoma  trasmette  il   piano   al
                      Ministero  della  salute.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla
                      trasmissione, in  assenza  di  osservazioni  da  parte  del
                      Ministero della salute, i piani si intendono operativi.
                          7. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
                      Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di  cui  ai
                      commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio  di  poteri
                      sostitutivi,  la   decurtazione   della   retribuzione   di
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