Page 29 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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nonche' ad assicurare la  copertura  di  tutti  i  costi  diretti  ed
            indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi  alle
            attivita' di prenotazione e di riscossione  degli  onorari  e  quelli
            relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di  cui  alla
            lettera  a-bis).  Nell'applicazione  dei  predetti   importi,   quale
            ulteriore quota, oltre quella gia' prevista dalla vigente  disciplina
            contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso  del  libero
            professionista viene trattenuta dal competente  ente  o  azienda  del
            Servizio sanitario nazionale per essere vincolata  ad  interventi  di
            prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste  d'attesa,  anche
            con riferimento alle  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
            lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza
            permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
            autonome di Trento e di Bolzano;»;
              f) al comma 4 la lettera f) e' sostituita dalle seguenti:
              «f) esclusione della  possibilita'  di  svolgimento  dell'attivita'
            libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei
            quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di  esclusivita'
            o convenzionati  del  Servizio  sanitario  nazionale,  operino  anche
            professionisti  non  dipendenti  o  non  convenzionati  del  Servizio
            sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di  esclusivita',
            salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda  del  Servizio
            sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che  sia
            garantita  la  completa  tracciabilita'  delle  singole   prestazioni
            effettuate da  tutti  i  professionisti  dello  studio  professionale
            associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi  addebito  a
            carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;
              f-bis)   adeguamento   dei   provvedimenti   per   assicurare   che
            nell'attivita' libero-professionale, in tutte le forme  regolate  dal
            presente comma, compresa quella esercitata nell'ambito del  programma
            sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di  cui  alle  lettere
            a), b) e c) del presente comma;»;
              g) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
              «4-bis. I risultati della ricognizione  di  cui  al  comma  4  sono
            trasmessi dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
            Bolzano all'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali  ed
            all'Osservatorio nazionale sull'attivita'  libero  professionale.  La
            verifica  del  programma  sperimentale  per  lo   svolgimento   della
            attivita'  libero  professionale  intramuraria,  presso   gli   studi
            professionali collegati in rete di cui al  comma  4,  e'  effettuata,
            entro il 28 febbraio 2015,  dalla  regione  interessata,  in  base  a
            criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
            rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
            di Bolzano. In  caso  di  verifica  positiva,  la  regione  medesima,
            ponendo  contestualmente  termine  al  programma  sperimentale,  puo'
            consentire  in  via  permanente  ed  ordinaria,  limitatamente   allo
            specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove  si  e'
            svolto il programma  sperimentale,  lo  svolgimento  della  attivita'
            libero professionale  intramuraria  presso  gli  studi  professionali
            collegati in rete. In caso  di  inadempienza  da  parte  dell'ente  o
            azienda del Servizio  sanitario  regionale,  provvede  la  regione  o
            provincia autonoma interessata. In caso di  verifica  negativa,  tale
            attivita'  cessa  entro  il  28  febbraio  2015.  Degli  esiti  delle
            verifiche regionali viene data informazione al Parlamento  attraverso
            la  relazione  annuale  di  cui  all'articolo  15-quattuordecies  del
            decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
            modificazioni.»;
              h) al comma 7, primo periodo, le parole: «e la  destituzione»  sono
            sostituite dalle seguenti: «, la decurtazione della  retribuzione  di
            risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione»;
              i) il comma 10 e' abrogato.
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