Page 30 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 30

Riferimenti normativi

                          - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3  agosto
                      2007,  n.  120  (Disposizioni  in  materia   di   attivita'
                      libero-professionale intramuraria e altre norme in  materia
                      sanitaria) come modificato dalla presente legge:
                          «Art. 1 (Attivita' libero-professionale  intramuraria).
                      -   1.    Per    garantire    l'esercizio    dell'attivita'
                      libero-professionale intramuraria, le regioni e le province
                      autonome di Trento e di Bolzano  assumono  le  piu'  idonee
                      iniziative  volte   ad   assicurare   gli   interventi   di
                      ristrutturazione  edilizia,  presso  le  aziende  sanitarie
                      locali, le  aziende  ospedaliere,  le  aziende  ospedaliere
                      universitarie,  i  policlinici  universitari   a   gestione
                      diretta e gli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
                      scientifico (IRCCS)  di  diritto  pubblico,  necessari  per
                      rendere disponibili i locali destinati a tale attivita'.
                          2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra'
                      essere completata entro il 31 dicembre  2012.  Fino  al  31
                      gennaio 2011 negli ambiti in cui in cui  non  siano  ancora
                      state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a
                      quanto  disposto  dal  comma   2   dell'art.   22-bis   del
                      decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
                      modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2006,   n.   248,
                      continuano ad applicarsi i provvedimenti gia' adottati  per
                      assicurare l'esercizio dell'attivita'  libero-professionale
                      intramuraria.  Nel  medesimo  periodo,  le  regioni  e   le
                      province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   procedono
                      all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad
                      assicurare, in  accordo  con  le  organizzazioni  sindacali
                      delle categorie interessate e nel  rispetto  delle  vigenti
                      disposizioni  contrattuali,  il  definitivo  passaggio   al
                      regime     ordinario     del     sistema     dell'attivita'
                      libero-professionale    intramuraria    della     dirigenza
                      sanitaria, medica  e  veterinaria  del  Servizio  sanitario
                      nazionale e del personale universitario di cui all'art. 102
                      del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
                      n. 382.
                          3. La risoluzione degli accordi  di  programma  di  cui
                      all'art. 1, comma 310, della legge  23  dicembre  2005,  n.
                      266, si applica anche alla parte degli accordi di programma
                      relativa agli interventi di  ristrutturazione  edilizia  di
                      cui al comma 1 per i quali la regione non abbia  conseguito
                      il collaudo entro il 31 dicembre 2014.
                          4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
                      Bolzano, sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente
                      rappresentative delle categorie  interessate,  in  coerenza
                      con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti
                      tesi a  garantire  che  le  aziende  sanitarie  locali,  le
                      aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere  universitarie,
                      i  policlinici  universitari  a  gestione  diretta  e   gli
                      Istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico,  di
                      seguito denominati IRCCS di diritto  pubblico,  provvedano,
                      entro  il   31   dicembre   2012,   ad   una   ricognizione
                      straordinaria degli spazi disponibili e che  si  renderanno
                      disponibili in conseguenza dell'applicazione  delle  misure
                      previste dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
                      95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
                      2012, n. 135, e successive modificazioni,  per  l'esercizio
                      dell'attivita' libero  professionale,  comprensiva  di  una
                      valutazione dettagliata dei volumi delle  prestazioni  rese
                      nell'ultimo biennio, in tale tipo di  attivita'  presso  le
                      strutture  interne,  le  strutture  esterne  e  gli   studi
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35