Page 30 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attivita'
libero-professionale intramuraria e altre norme in materia
sanitaria) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Attivita' libero-professionale intramuraria).
- 1. Per garantire l'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assumono le piu' idonee
iniziative volte ad assicurare gli interventi di
ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere
universitarie, i policlinici universitari a gestione
diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per
rendere disponibili i locali destinati a tale attivita'.
2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra'
essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31
gennaio 2011 negli ambiti in cui in cui non siano ancora
state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a
quanto disposto dal comma 2 dell'art. 22-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
continuano ad applicarsi i provvedimenti gia' adottati per
assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale
intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano procedono
all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad
assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali
delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti
disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al
regime ordinario del sistema dell'attivita'
libero-professionale intramuraria della dirigenza
sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale e del personale universitario di cui all'art. 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
3. La risoluzione degli accordi di programma di cui
all'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si applica anche alla parte degli accordi di programma
relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui al comma 1 per i quali la regione non abbia conseguito
il collaudo entro il 31 dicembre 2014.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie interessate, in coerenza
con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti
tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di
seguito denominati IRCCS di diritto pubblico, provvedano,
entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione
straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno
disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure
previste dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, per l'esercizio
dell'attivita' libero professionale, comprensiva di una
valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese
nell'ultimo biennio, in tale tipo di attivita' presso le
strutture interne, le strutture esterne e gli studi