Page 36 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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- Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
                      legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla presente
                      legge:
                          «Art. 17 (Collegio  di  direzione).  -  1.  Le  regioni
                      prevedono l'istituzione, nelle aziende  e  negli  enti  del
                      Servizio sanitario regionale, del  collegio  di  direzione,
                      quale organo dell'azienda, individuandone  la  composizione
                      in modo da garantire la partecipazione di tutte  le  figure
                      professionali  presenti  nella  azienda   o   nell'ente   e
                      disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento,
                      nonche' le relazioni con gli  altri  organi  aziendali.  Il
                      collegio di direzione, in particolare, concorre al  governo
                      delle attivita'  cliniche,  partecipa  alla  pianificazione
                      delle  attivita',  incluse  la  ricerca,  la  didattica,  i
                      programmi di formazione e le  soluzioni  organizzative  per
                      l'attuazione      dell'attivita'       libero-professionale
                      intramuraria. Nelle aziende  ospedaliero  universitarie  il
                      collegio di direzione partecipa alla  pianificazione  delle
                      attivita' di ricerca  e  didattica  nell'ambito  di  quanto
                      definito dall'universita'; concorre inoltre  allo  sviluppo
                      organizzativo e gestionale delle aziende,  con  particolare
                      riferimento all'individuazione di indicatori  di  risultato
                      clinico-assistenziale  e   di   efficienza,   nonche'   dei
                      requisiti   di   appropriatezza   e   di   qualita'   delle
                      prestazioni. Partecipa altresi'  alla  valutazione  interna
                      dei  risultati  conseguiti  in  relazione  agli   obiettivi
                      prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore
                      generale su tutte le questioni attinenti al  governo  delle
                      attivita' cliniche. Ai componenti del predetto collegio non
                      e' corrisposto alcun  emolumento,  compenso,  indennita'  o
                      rimborso spese.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 22-bis,  comma  3,  del
                      decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  (Disposizioni  urgenti
                      per il rilancio economico e sociale, per il contenimento  e
                      la  razionalizzazione   della   spesa   pubblica,   nonche'
                      interventi  in  materia   di   entrate   e   di   contrasto
                      all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni,  dalla
                      legge 4 agosto 2006, n. 248:
                          «Art. 22-bis (Riduzione della spesa  per  incarichi  di
                      funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita'
                      libero-professionale intramuraria).
                          (Omissis).
                          3.     L'esercizio     straordinario     dell'attivita'
                      libero-professionale intramuraria in  studi  professionali,
                      previa autorizzazione aziendale, e' informato  ai  principi
                      organizzativi fissati da ogni  singola  azienda  sanitaria,
                      nell'ambito  della   rispettiva   autonomia,   secondo   le
                      modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome
                      di Trento e di Bolzano e sulla base dei  principi  previsti
                      nell'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al  decreto
                      del Presidente del Consiglio dei Ministri  27  marzo  2000,
                      pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del  26  maggio
                      2000.».
                          - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  reca:
                      «Codice in materia di protezione dei dati personali».
                          - Si riporta il testo dell'art. 2 comma  1,  lett.  c),
                      dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010  dalla  Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
                      province autonome di Trento e di Bolzano (Accordo, ai sensi
                      dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
                      tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
                      e di Bolzano concernente  l'attivita'  libero-professionale
                      dei dirigenti medici, sanitari e  veterinari  del  Servizio
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