Page 36 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17 (Collegio di direzione). - 1. Le regioni
prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del
Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione,
quale organo dell'azienda, individuandone la composizione
in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure
professionali presenti nella azienda o nell'ente e
disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento,
nonche' le relazioni con gli altri organi aziendali. Il
collegio di direzione, in particolare, concorre al governo
delle attivita' cliniche, partecipa alla pianificazione
delle attivita', incluse la ricerca, la didattica, i
programmi di formazione e le soluzioni organizzative per
l'attuazione dell'attivita' libero-professionale
intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il
collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle
attivita' di ricerca e didattica nell'ambito di quanto
definito dall'universita'; concorre inoltre allo sviluppo
organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare
riferimento all'individuazione di indicatori di risultato
clinico-assistenziale e di efficienza, nonche' dei
requisiti di appropriatezza e di qualita' delle
prestazioni. Partecipa altresi' alla valutazione interna
dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore
generale su tutte le questioni attinenti al governo delle
attivita' cliniche. Ai componenti del predetto collegio non
e' corrisposto alcun emolumento, compenso, indennita' o
rimborso spese.».
- Si riporta il testo dell'art. 22-bis, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 22-bis (Riduzione della spesa per incarichi di
funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita'
libero-professionale intramuraria).
(Omissis).
3. L'esercizio straordinario dell'attivita'
libero-professionale intramuraria in studi professionali,
previa autorizzazione aziendale, e' informato ai principi
organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria,
nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti
nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
2000.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Si riporta il testo dell'art. 2 comma 1, lett. c),
dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano (Accordo, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano concernente l'attivita' libero-professionale
dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio