Page 39 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 39

emanare entro il 30 giugno 2013 )), su proposta  del  Ministro  della
            salute, di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e
            dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione  nazionale  fra
            le imprese assicuratrici (ANIA), (( la  Federazione  nazionale  degli
            ordini dei medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  nonche'  ))  le
            Federazioni nazionali degli ordini e dei  collegi  delle  professioni
            sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
            delle  categorie  professionali  interessate,  anche  in   attuazione
            dell'articolo 3, comma 5, lettera e),  del  decreto-legge  13  agosto
            2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
            2011,  n.  148,  al  fine  di  agevolare  l'accesso  alla   copertura
            assicurativa  agli   esercenti   le   professioni   sanitarie,   sono
            disciplinati le  procedure  e  i  requisiti  minimi  e  uniformi  per
            l'idoneita'  dei  relativi  contratti,  in  conformita'  ai  seguenti
            criteri:
              a) determinare i casi nei quali, sulla base di  definite  categorie
            di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo  ad  un  fondo
            appositamente costituito, di garantire idonea copertura  assicurativa
            agli esercenti le professioni sanitarie. Il  fondo  viene  finanziato
            dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa  richiesta
            ((, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, )) e  da
            un  ulteriore  contributo  a   carico   delle   imprese   autorizzate
            all'esercizio dell'assicurazione per danni  derivanti  dall'attivita'
            medico-professionale, determinato  in  misura  percentuale  ai  premi
            incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al  4  per
            cento del premio stesso,  con  provvedimento  adottato  dal  Ministro
            dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute  e
            il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite (( la  Federazione
            nazionale degli ordini dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,
            nonche' )) le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi  delle
            professioni sanitarie;
              b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a)
            e le sue competenze senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
            finanza pubblica;
              c) prevedere  che  i  contratti  di  assicurazione  debbano  essere
            stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza  la
            variazione in aumento o in diminuzione del  premio  in  relazione  al
            verificarsi o meno di sinistri e  subordinare  comunque  la  disdetta
            della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte  del
            sanitario (( accertata con sentenza definitiva )).
              3. Il  danno  biologico  conseguente  all'attivita'  dell'esercente
            della professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle  di
            cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
            n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui  al  comma  1
            del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui  ai  citati
            articoli, per tener conto delle fattispecie  da  esse  non  previste,
            afferenti all'attivita' di cui al presente articolo.
              4.  Per  i  contenuti  e  le  procedure   inerenti   ai   contratti
            assicurativi per i  rischi  derivanti  dall'esercizio  dell'attivita'
            professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o  in
            rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene  adottato
            sentita altresi' la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
            Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
            Resta comunque esclusa a carico degli  enti  del  Servizio  sanitario
            nazionale ogni copertura assicurativa  della  responsabilita'  civile
            ulteriore rispetto a quella  prevista,  per  il  relativo  personale,
            dalla normativa contrattuale vigente.
              5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13
            del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni  di
            attuazione del codice di procedura civile, devono  essere  aggiornati
            con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella
            medico legale, una idonea e  qualificata  rappresentanza  di  esperti
            delle discipline specialistiche  dell'area  sanitaria  anche  con  il
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44