Page 31 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente
dimostrata la necessita' e nel limite delle risorse
disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la
locazione presso strutture sanitarie autorizzate non
accreditate, nonche' tramite la stipula di convenzioni con
altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni,
aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attivita'
sia istituzionali sia in regime di libera professione
intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di
congruita' e idoneita' per l'esercizio delle attivita'
medesime, previo parere da parte del collegio di direzione
di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora
quest'ultimo non sia costituito, il parere e' reso da una
commissione paritetica di sanitari che esercitano
l'attivita' libero-professionale intramuraria, costituita a
livello aziendale. Le regioni e le province autonome nelle
quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali
risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio
dell'attivita' libero professionale, possono autorizzare,
limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione
di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento
delle stesse attivita', in via residuale, presso gli studi
privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di
quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma,
previa sottoscrizione di una convenzione annuale
rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda
sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo
approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Le autorizzazioni di cui
al comma 3 dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, cessano al 31 dicembre 2012. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliere universitarie, i policlinici
universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto
pubblico gestiscano, con integrale responsabilita' propria,
l'attivita' libero-professionale intramuraria, al fine di
assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel
rispetto delle seguenti modalita':
a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, di sistemi e di moduli
organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei
volumi delle prestazioni libero-professionali, che non
devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti
nell'orario di lavoro;
a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31
marzo 2013, da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione
regionale, del competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il
collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza,
tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali
vengono erogate le prestazioni di attivita' libero
professionale intramuraria, interna o in rete. La
disposizione regionale, precisando le funzioni e le
competenze dell'azienda sanitaria e del professionista,
prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta