Page 31 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni  e
                      le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
                      autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne  sia  adeguatamente
                      dimostrata  la  necessita'  e  nel  limite  delle   risorse
                      disponibili,  ad  acquisire,  tramite   l'acquisto   o   la
                      locazione  presso  strutture  sanitarie   autorizzate   non
                      accreditate, nonche' tramite la stipula di convenzioni  con
                      altri  soggetti  pubblici,  spazi  ambulatoriali   esterni,
                      aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attivita'
                      sia istituzionali  sia  in  regime  di  libera  professione
                      intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di
                      congruita' e  idoneita'  per  l'esercizio  delle  attivita'
                      medesime, previo parere da parte del collegio di  direzione
                      di cui all'art. 17  del  decreto  legislativo  30  dicembre
                      1992,  n.  502,   e   successive   modificazioni.   Qualora
                      quest'ultimo non sia costituito, il parere e' reso  da  una
                      commissione   paritetica   di   sanitari   che   esercitano
                      l'attivita' libero-professionale intramuraria, costituita a
                      livello aziendale. Le regioni e le province autonome  nelle
                      quali  siano  presenti  aziende   sanitarie   nelle   quali
                      risultino  non  disponibili  gli  spazi   per   l'esercizio
                      dell'attivita' libero professionale,  possono  autorizzare,
                      limitatamente alle medesime aziende  sanitarie,  l'adozione
                      di un programma sperimentale  che  preveda  lo  svolgimento
                      delle stesse attivita', in via residuale, presso gli  studi
                      privati dei professionisti collegati in rete, ai  sensi  di
                      quanto previsto dalla lettera a-bis)  del  presente  comma,
                      previa   sottoscrizione   di   una   convenzione    annuale
                      rinnovabile tra il professionista interessato  e  l'azienda
                      sanitaria di appartenenza, sulla base di  uno  schema  tipo
                      approvato con accordo sancito dalla  Conferenza  permanente
                      per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
                      autonome di Trento e di Bolzano. Le autorizzazioni  di  cui
                      al comma 3 dell'art.  22-bis  del  decreto-legge  4  luglio
                      2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
                      agosto 2006, n.  248,  cessano  al  31  dicembre  2012.  Le
                      regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
                      garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che  le
                      aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,   le
                      aziende   ospedaliere    universitarie,    i    policlinici
                      universitari a gestione diretta  e  gli  IRCCS  di  diritto
                      pubblico gestiscano, con integrale responsabilita' propria,
                      l'attivita' libero-professionale intramuraria, al  fine  di
                      assicurarne  il  corretto  esercizio,  in  particolare  nel
                      rispetto delle seguenti modalita':
                            a) adozione, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
                      della  finanza   pubblica,   di   sistemi   e   di   moduli
                      organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei
                      volumi  delle  prestazioni  libero-professionali,  che  non
                      devono superare, globalmente considerati,  quelli  eseguiti
                      nell'orario di lavoro;
                            a-bis) predisposizione e  attivazione,  entro  il  31
                      marzo  2013,  da  parte  delle  regioni  e  delle  province
                      autonome di Trento e di  Bolzano  ovvero,  su  disposizione
                      regionale, del  competente  ente  o  azienda  del  Servizio
                      sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete  per  il
                      collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza,
                      tra l'ente o l'azienda e le singole strutture  nelle  quali
                      vengono  erogate  le  prestazioni   di   attivita'   libero
                      professionale  intramuraria,  interna   o   in   rete.   La
                      disposizione  regionale,  precisando  le  funzioni   e   le
                      competenze dell'azienda  sanitaria  e  del  professionista,
                      prevede,   con   l'utilizzo   esclusivo   della    predetta
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