Page 33 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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pari al 5 per cento del compenso del libero  professionista
                      viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio
                      sanitario nazionale per essere vincolata ad  interventi  di
                      prevenzione  ovvero  volti  alla  riduzione   delle   liste
                      d'attesa, anche  con  riferimento  alle  finalita'  di  cui
                      all'art. 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18
                      novembre 2010 dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
                      tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
                      di Bolzano;
                            d) monitoraggio aziendale dei tempi di  attesa  delle
                      prestazioni     erogate     nell'ambito      dell'attivita'
                      istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei  tempi
                      medi fissati da  specifici  provvedimenti;  attivazione  di
                      meccanismi di riduzione dei medesimi tempi  medi;  garanzia
                      che,   nell'ambito   dell'attivita'    istituzionale,    le
                      prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano
                      erogate entro 72 ore dalla richiesta;
                            e)  prevenzione  delle  situazioni  che   determinano
                      l'insorgenza di un conflitto di interessi  o  di  forme  di
                      concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari
                      e dei rimedi da applicare in  caso  di  inosservanza  delle
                      relative    disposizioni,     anche     con     riferimento
                      all'accertamento  delle   responsabilita'   dei   direttori
                      generali per omessa vigilanza;
                            f)  esclusione  della  possibilita'  di   svolgimento
                      dell'attivita'   libero    professionale    presso    studi
                      professionali  collegati  in  rete  nei  quali,  accanto  a
                      professionisti  dipendenti  in  regime  di  esclusivita'  o
                      convenzionati del  Servizio  sanitario  nazionale,  operino
                      anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del
                      Servizio  sanitario  nazionale  ovvero  dipendenti  non  in
                      regime  di  esclusivita',  salvo  deroga  concedibile   dal
                      competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,
                      su disposizione regionale, a condizione che  sia  garantita
                      la  completa  tracciabilita'  delle   singole   prestazioni
                      effettuate  da  tutti   i   professionisti   dello   studio
                      professionale associato, con la esclusione, in  ogni  caso,
                      di qualsiasi addebito a  carico  dell'ente  o  azienda  del
                      Servizio sanitario nazionale;
                            f-bis) adeguamento dei provvedimenti  per  assicurare
                      che nell'attivita' libero-professionale, in tutte le  forme
                      regolate dal presente  comma,  compresa  quella  esercitata
                      nell'ambito del programma sperimentale, siano rispettate le
                      prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c)  del  presente
                      comma;
                            g) progressivo allineamento dei tempi  di  erogazione
                      delle prestazioni nell'ambito dell'attivita'  istituzionale
                      ai  tempi  medi  di  quelle  rese  in  regime   di   libera
                      professione intramuraria, al  fine  di  assicurare  che  il
                      ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del
                      cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei  servizi
                      resi nell'ambito dell'attivita' istituzionale. A tal  fine,
                      il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento
                      una  relazione  sull'esercizio  della  libera   professione
                      medica intramuraria, ai sensi dell'art. 15-quaterdecies del
                      decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502,   con
                      particolare riferimento alle implicazioni  sulle  liste  di
                      attesa e alle disparita' nell'accesso ai  servizi  sanitari
                      pubblici.
                          4-bis. I risultati della ricognizione di cui al comma 4
                      sono trasmessi dalle regioni e dalle province  autonome  di
                      Trento e di Bolzano all'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
                      sanitari   regionali    ed    all'Osservatorio    nazionale
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