Page 33 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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pari al 5 per cento del compenso del libero professionista
viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di
prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste
d'attesa, anche con riferimento alle finalita' di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18
novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle
prestazioni erogate nell'ambito dell'attivita'
istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi
medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di
meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia
che, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, le
prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano
erogate entro 72 ore dalla richiesta;
e) prevenzione delle situazioni che determinano
l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di
concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari
e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle
relative disposizioni, anche con riferimento
all'accertamento delle responsabilita' dei direttori
generali per omessa vigilanza;
f) esclusione della possibilita' di svolgimento
dell'attivita' libero professionale presso studi
professionali collegati in rete nei quali, accanto a
professionisti dipendenti in regime di esclusivita' o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino
anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del
Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in
regime di esclusivita', salvo deroga concedibile dal
competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,
su disposizione regionale, a condizione che sia garantita
la completa tracciabilita' delle singole prestazioni
effettuate da tutti i professionisti dello studio
professionale associato, con la esclusione, in ogni caso,
di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del
Servizio sanitario nazionale;
f-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare
che nell'attivita' libero-professionale, in tutte le forme
regolate dal presente comma, compresa quella esercitata
nell'ambito del programma sperimentale, siano rispettate le
prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma;
g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione
delle prestazioni nell'ambito dell'attivita' istituzionale
ai tempi medi di quelle rese in regime di libera
professione intramuraria, al fine di assicurare che il
ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del
cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi
resi nell'ambito dell'attivita' istituzionale. A tal fine,
il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento
una relazione sull'esercizio della libera professione
medica intramuraria, ai sensi dell'art. 15-quaterdecies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con
particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di
attesa e alle disparita' nell'accesso ai servizi sanitari
pubblici.
4-bis. I risultati della ricognizione di cui al comma 4
sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano all'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali ed all'Osservatorio nazionale