Page 38 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni sanitarie
1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della
salute e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'aggiornamento
delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione,
composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, si confronta con le associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti
titolari di strutture private accreditate. Ai componenti della
commissione non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso
spese. La commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni
dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta giorni il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano,
provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe.».
2. Il decreto di cui al comma 17-bis, primo periodo, dell'articolo
15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' adottato entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi
- Per il testo vigente dell'art. 15 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
Capo I
Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e
sanitaria
Art. 3
Responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie
1. (( L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento
della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per
colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui
all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto
della condotta di cui al primo periodo. ))
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (( da