Page 38 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Misure in materia di  tariffe  massime  per  la  remunerazione  delle
                                    prestazioni sanitarie

              1.  All'articolo  15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
            convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
            dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
              «17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della
            salute e' istituita, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
            pubblica, una  commissione  per  la  formulazione  di  proposte,  nel
            rispetto degli equilibri di  finanza  pubblica,  per  l'aggiornamento
            delle tariffe determinate ai sensi  del  comma  15.  La  commissione,
            composta da rappresentanti del Ministero della salute, del  Ministero
            dell'economia e delle finanze e  della  Conferenza  delle  regioni  e
            delle  province  autonome,   si   confronta   con   le   associazioni
            maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale   dei   soggetti
            titolari  di  strutture  private  accreditate.  Ai  componenti  della
            commissione non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o  rimborso
            spese. La commissione conclude i suoi lavori  entro  sessanta  giorni
            dalla data dell'insediamento. Entro i  successivi  trenta  giorni  il
            Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
            delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
            Stato, le regioni e le  provinceautonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
            provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe.».
              2. Il decreto di cui al comma 17-bis, primo periodo,  dell'articolo
            15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
            modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'  adottato  entro
            quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
            conversione del presente decreto. ))


                                Riferimenti normativi

                          -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  15  del   citato
                      decreto-legge n. 95  del  2012,  si  veda  nei  riferimenti
                      normativi all'art. 1.





                                                              Capo I

                        Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e
                                                        sanitaria





                                           Art. 3


            Responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie

              1. (( L'esercente la professione sanitaria  che  nello  svolgimento
            della propria attivita' si attiene a linee  guida  e  buone  pratiche
            accreditate dalla comunita' scientifica non risponde  penalmente  per
            colpa lieve. In tali casi  resta  comunque  fermo  l'obbligo  di  cui
            all'articolo  2043  del  codice  civile.  Il  giudice,  anche   nella
            determinazione del risarcimento del danno,  tiene  debitamente  conto
            della condotta di cui al primo periodo. ))
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato  ai  sensi
            dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ((  da
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